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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38004/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente era stato arrestato sulla base di dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e di precedenti per stupefacenti; successivamente è stato assolto con sentenza del Tribunale di Bari del 10/12/2014 (irrevocabile 23/12/2016). La Corte di appello aveva rigettato la domanda di indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse tenuto comportamenti gravemente colposi (frequentazioni, precedenti, parziali ammissioni) che avrebbero concorso a determinare l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Onofrio ha impugnato in Cassazione sostenendo che non vi fosse dolo o colpa grave, che le dichiarazioni dei collaboratori non erano state confermate in dibattimento, che risultava documentato il suo trasferimento a Belluno dal 1995 e la permanenza in una comunità (CEIS) e che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello non potevano integrare una causa ostativa all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata non fosse adeguatamente motivata. La Suprema Corte ha rilevato l'assenza di specifica indicazione delle condotte del ricorrente caratterizzate da dolo o colpa grave e la mancata analisi puntuale del materiale probatorio e del contesto fattuale (contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori non esaminati, riscontri, natura e incidenza dei precedenti e delle frequentazioni). Ha inoltre richiamato i principi secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, e con motivazione adeguata, la sussistenza di condotte eclatanti di negligenza o colpa grave e che non può ritenere accertati fatti che siano stati esclusi nel giudizio di cognizione. Conseguentemente la Cassazione ha annullato l'ordinanza e rinviato alla Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio, rimettendo anche la regolamentazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione e prevede cause ostative come il dolo o la colpa grave del detenuto; la Corte lo interpreta richiedendo che il giudice della riparazione individui e motivi condotte specifiche che abbiano avuto efficacia causale sull'adozione o sul mantenimento della misura

  • Sez. U, n. 34559 del 12/06/2002 (De Benedictis)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione "ex ante" autonoma su se le condotte del richiedente abbiano creato la falsa apparenza di illiceità, con rapporto di causa-effetto rispetto alla detenzione

  • Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017

    Conferma l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di cognizione, con il limite di non poter ritenere accertati fatti che siano stati esclusi nel giudizio di cognizione

  • Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 (Patanella)

    Richiama i limiti dell'autonomia del giudice della riparazione rispetto al giudice della cognizione e la necessità di motivazione adeguata e circostanziata

  • Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)

    Sancisce che le "frequentazioni" con soggetti imputati possono essere causa ostativa all'indennizzo solo se il giudice dimostra con adeguata motivazione la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità e la loro relazione causale con il provvedimento restrittivo

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, con motivazione precisa e circostanziata, se esistono condotte del richiedente caratterizzate da dolo o colpa grave che abbiano concorso a determinare l'arresto o il mantenimento della misura; non sono sufficienti affermazioni generiche
  • Le "frequentazioni" o i precedenti del detenuto possono essere rilevanti come causa ostativa solo se provate e collegate causalmente, con indicazione del tipo, qualità e rapporto effettivo dei collegamenti con i soggetti evocati
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno specificamente analizzate e confrontate con eventuali riscontri; dichiarazioni non confermate in dibattimento non possono essere assunte senza adeguata valutazione critica
  • Il giudice della riparazione non può formulare accertamenti in contrasto con quanto deciso in sede di cognizione quando fatti siano stati espressamente esclusi, ma può comunque svolgere un'analisi autonoma sul materiale probatorio a disposizione
  • La motivazione del rigetto dell'indennizzo deve indicare fatti concreti e precisi relativi alla condotta del richiedente e spiegare il nesso di causalità tra tali comportamenti e la misura cautelare; l'assenza di tale spiegazione comporta annullamento e rinvio

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