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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO TRIBUTARIO - Giudizio di ottemperanza - Sentenza anteriore alla riforma introdotta con d.lgs. n. 156/2015 - Applicazione del principio tempus regit actum - Sussiste - Esecuzione coattiva della sentenza di condanna - Inammissibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva alla Commissione Tributaria Regionale di ordinare all’Agenzia delle Entrate la restituzione di 288.415,88 euro, oltre interessi fiscali e rivalutazione dall’8 agosto 2013 al saldo. Il credito IVA relativo al periodo d’imposta 2007 era stato rimborsato per 250.000 euro il 15 febbraio 2010; dopo l’avviso di accertamento notificato il 25 giugno 2012, l’Ufficio aveva escusso la fideiussione e ottenuto il massimale di 288.415,88 euro, somma poi rifusa dalla società alla garante. L’avviso era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza depositata l’11 novembre 2013 e la decisione era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 1388/05/15, pronunciata l’8 giugno 2015 e depositata il 18 giugno 2015; il ricorso dell’Agenzia in Cassazione risultava ancora pendente. La società sosteneva che l’art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992 imponesse il rimborso entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, anche senza passaggio in giudicato, e chiedeva l’ottemperanza dopo aver inutilmente intimato il pagamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riconosciuto che la somma era dovuta e che l’art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992 prevedeva l’obbligo di rimborso entro 90 giorni. Ha tuttavia rigettato il ricorso di ottemperanza: la sentenza che aveva annullato l’accertamento era stata pronunciata e depositata prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. 156/2015, che ha consentito di chiedere l’ottemperanza in caso di mancata esecuzione del rimborso. In applicazione del principio tempus regit actum, il nuovo rimedio non era utilizzabile per rendere coattivamente eseguibile quella sentenza. La Commissione ha stigmatizzato il ritardo dell’Ufficio, ma ha compensato integralmente le spese. Non ha disposto il pagamento delle somme richieste né indicato ulteriori condanne o sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992, nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 156/2015

    Come si evince chiaramente dal dato testuale, la disposizione in esame impone un preciso obbligo a carico dell'Ufficio, che costituisce esplicitazione del più generale obbligo che civilisticamente compete a chiunque sia destinatario di un pagamento privo di causa.

    La norma impone all’Amministrazione di rimborsare d’ufficio, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito. Secondo la decisione, prima della riforma del 2015 tale obbligo non era però azionabile coattivamente mediante il giudizio di ottemperanza.

  • Art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992, come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 156/2015

    la lacuna legislativa è stata ora colmata con la riforma dell'art. 68, comma 2, d. lgs. 546/1992, che, nella versione risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 9 del d.lgs. 156/2015, prevede che "in caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 ....".

    La riforma ha introdotto la possibilità di ricorrere all’ottemperanza quando l’Amministrazione non esegue il rimborso. La Commissione ha ritenuto che tale rimedio riguardi le sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della novella, non quelle anteriori.

  • Art. 70 d.lgs. 546/1992

    È il rimedio processuale di ottemperanza richiesto dalla società. La decisione ne esclude l’applicabilità alla sentenza di annullamento anteriore alla riforma che ha espressamente collegato tale rimedio alla mancata esecuzione del rimborso.

  • Art. 9 d.lgs. 156/2015

    Ha modificato l’art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992 introducendo la possibilità di chiedere l’ottemperanza in caso di mancata esecuzione del rimborso; la modifica non è stata applicata alla sentenza pronunciata nel 2013 e confermata nel 2015.

Massime di principio

  • Per stabilire se una sentenza può essere eseguita mediante un determinato rimedio processuale, occorre verificare la disciplina vigente al momento della sua emanazione: una riforma successiva non rende automaticamente utilizzabili nuovi strumenti esecutivi per sentenze anteriori.
  • L’esistenza di un obbligo di rimborso, anche se la somma è riconosciuta come dovuta e il ritardo dell’Amministrazione è censurabile, non comporta necessariamente che sia disponibile l’ottemperanza: occorre che la legge applicabile alla sentenza preveda quel rimedio.
  • Per le sentenze successive alla riforma del d.lgs. 156/2015, la mancata esecuzione del rimborso previsto dall’art. 68, comma 2, può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza secondo l’art. 70 d.lgs. 546/1992. Per le sentenze anteriori, in base a questa decisione, tale via non è utilizzabile.
  • Quando l’ottemperanza non è disponibile per ragioni temporali, la decisione richiama, come possibile percorso allora prospettato, la presentazione di un’istanza di rimborso e l’eventuale impugnazione del diniego; non stabilisce però nel merito l’esito di tale distinto percorso.

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