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Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio ai sensi dell'art. 40, comma 6, l. 47/1985 e conseguente ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con due ricorsi riuniti per connessione, il diniego del Comune di Carini relativo alla domanda di condono presentata per un immobile sito in via Cristoforo Colombo, nonché l'ordinanza comunale che ne ha ingiunto la demolizione. Nel primo ricorso sono state contestate anche le note con cui l'amministrazione aveva escluso la possibilità di riattivare o riesaminare un precedente procedimento di condono, definito da un diniego del 28 aprile 2011 rimasto inoppugnato. La ricorrente ha prospettato, in sostanza, l'illegittimità del diniego e dell'ordine demolitorio, richiamando anche dichiarazioni rese da funzionari comunali e il possibile consolidamento di un centro abitato successivamente all'edificazione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle impugnative.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi cautelari perché riguardanti fasi successive dell'accertamento della regolarità urbanistico-edilizia del medesimo immobile, ma ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la riattivazione di un procedimento di condono già concluso con diniego definitivo non sia prevista dalla legge e che l'amministrazione non abbia l'obbligo di pronunciarsi su un'istanza diretta a ottenere l'autotutela, sicché non è autonomamente impugnabile il rifiuto preliminare di attivare tale potere. Le dichiarazioni di funzionari privi di competenza decisionale, rese fuori dal procedimento di condono, non vincolano l'amministrazione e non possono fondare un affidamento ragionevole; in ogni caso, buona fede e affidamento non consentono di ottenere un risultato contra legem. In sede cautelare il Collegio ha inoltre ritenuto rilevante che l'immobile fosse stato realizzato dopo l'imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404 e fuori dal centro abitato, con conseguente applicabilità dell'art. 33 l. 47/1985; l'eventuale formazione successiva di un insediamento avente caratteristiche di centro abitato è stata ritenuta irrilevante e comunque non provata. È stato altresì rilevato il mancato rispetto del limite volumetrico di 750 mc. per singola domanda, richiamato dall'art. 32, comma 25, l. 326/2003. L'ordinanza di demolizione è stata considerata conseguenza vincolata del diniego di condono. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per assenza di una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso.

  • art. 40, comma 6, l. 47/1985

    Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio presentata per l'immobile.

  • art. 33 l. 47/1985

    non sono suscettibili di sanatoria le opere che siano in contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta "imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse"

    Esclude la sanabilità delle opere realizzate dopo l'imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta.

  • art. 32, comma 25, l. 326/2003

    Ha esteso l'ambito temporale del condono previsto dalla l. 47/1985, confermando tuttavia il limite di 750 mc. per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

  • D.M. 1° aprile 1968, n. 1404

    È stato considerato il provvedimento impositivo del vincolo di inedificabilità assoluta rilevante ai fini dell'art. 33 l. 47/1985.

Massime di principio

  • Un procedimento di condono edilizio già definito con un provvedimento di diniego divenuto inoppugnabile non può essere riattivato o riesaminato in assenza di una specifica previsione legislativa.
  • L'amministrazione non è obbligata a pronunciarsi su un'istanza volta esclusivamente a sollecitare l'esercizio dell'autotutela; il rifiuto preliminare di attivare tale funzione costituisce diniego di autotutela e non è autonomamente impugnabile come se esistesse un obbligo di provvedere.
  • Le dichiarazioni rese da funzionari privi del potere decisionale in materia di condono e al di fuori del procedimento competente non vincolano l'amministrazione e non sono idonee, di regola, a fondare un affidamento ragionevole sulla condonabilità dell'opera.
  • Il principio di buona fede e la tutela dell'affidamento non possono essere invocati per conseguire un risultato amministrativo contrario alla legge.
  • Ai sensi dell'art. 33 l. 47/1985, un'opera realizzata dopo l'imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta non è suscettibile di sanatoria; eventuali trasformazioni successive dell'area non incidono sulla rilevanza del vincolo esistente al momento dell'edificazione.
  • Il diniego del condono rende vincolata la successiva attività repressiva dell'abuso edilizio, sicché l'ordine di demolizione costituisce conseguenza del diniego, salvo l'accertamento di specifiche ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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