Cassazione Civile, Ordinanza n. 18701/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso tre avvisi di accertamento nei confronti di una società ormai cessata e, per trasparenza, nei confronti dei due soci, contestando per le annualità 2005, 2006 e 2007 l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da altre società. I contribuenti avevano impugnato gli atti; il ricorso era stato respinto in primo grado e la CTR aveva parzialmente riformato la decisione, annullando gli avvisi salvo che per l'Iva relativa agli anni 2005 e 2006. In cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: 1) extra petita e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR qualificato tutte le operazioni del 2005 e 2006 come soggettivamente inesistenti; 2) nullità per mutatio libelli, assumendo che in controdeduzioni l'Agenzia avesse mutato la motivazione della pretesa rispetto agli avvisi; 3) violazione dei principi UE in materia IVA per avere la CTR qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti senza verificare i presupposti dell'elemento soggettivo; 4) difetto di motivazione degli avvisi e violazione dello Statuto del contribuente per mancata considerazione delle osservazioni al PVC; 5) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per essere stata ignorata la socia della società cessata nelle fasi di verifica e nella possibilità di presentare osservazioni; 6) violazione delle norme sul PVC per mancata notifica e allegazione dello stesso alla socia; 7) violazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo che le notizie di reato erano intervenute quando la pretesa era ormai prescritta e quindi l'Ufficio non poteva avvalersene. Prima dell'esame nel merito, i ricorrenti depositavano istanza di estinzione del giudizio, dando atto di aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022 per gli anni 2005 e 2006 e di aver versato gli importi dovuti, senza che l'Agenzia notificasse diniego nei termini. La Corte ha quindi verificato la perfezione della definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022. Accertata la presentazione delle domande, l'avvenuto pagamento delle somme dovute e l'assenza di un diniego notificato dall'Ufficio entro il termine previsto, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130
commi 7, 8, 11 e 12; comma 5
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il termine previsto e con il pagamento degli importi dovuti; in mancanza di istanza di trattazione e se non interviene diniego tempestivo dell'Ufficio, il processo va dichiarato estinto. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 5, comma 12, L. n. 130 del 2022
In assenza di istanza di trattazione entro due mesi dalla scadenza del termine di perfezionamento della definizione, il processo è dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando la controversia rientra in una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, la Corte deve verificare solo il perfezionamento della definizione e, se risultano domanda tempestiva, pagamento dovuto e mancato diniego dell'Amministrazione, dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La mancata notificazione del diniego entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata comporta la stabilizzazione degli effetti estintivi del processo, in assenza di istanza di trattazione della parte interessata.
- L'adesione alla definizione agevolata esclude la condanna al raddoppio del contributo unificato.
- rami
Come è indicizzato
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