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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23253/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Nel giudizio di primo grado una società fornitrice di carburante era stata convenuta dinanzi al Tribunale di Roma da un imprenditore individuale. Il Tribunale, con ordinanza resa all'esito di procedimento ex art. 702-bis c.p.c., aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, dichiarando competente il Tribunale di Brescia in base a un foro convenzionale esclusivo previsto nel contratto di fornitura, e aveva compensato le spese richiamando le oscillazioni giurisprudenziali. La società, vittoriosa sulla questione di competenza, proponeva appello non per contestare la decisione sulla competenza, ma solo il capo sulle spese, chiedendo la condanna della controparte alle spese di primo grado ex art. 91 c.p.c. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo che una pronuncia che decide solo sulla competenza e sulle spese sia impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., anche se la doglianza riguarda soltanto le spese. In cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 339 c.p.c.; con il secondo motivo, poi assorbito, lamentava la violazione dell'art. 92 c.p.c. La controparte resisteva eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione del vizio ex art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello, affermando che quando la pronuncia di primo grado decide soltanto sulla competenza e sulle spese processuali, la parte vittoriosa sulla competenza ma soccombente o insoddisfatta sulla regolazione delle spese può impugnare con l'ordinario mezzo di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, perché in tale ipotesi manca il presupposto per il regolamento necessario di competenza.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento necessario di competenza

    non è l'unico mezzo di impugnazione quando la pronuncia riguarda solo competenza e spese, se manca il presupposto per proporre il regolamento di competenza e si controverte esclusivamente sulle spese

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato per censurare l'erronea qualificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia di primo grado

  • art. 91 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte secondo il criterio della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere censure riconducibili in modo immediato e inequivocabile a una delle ipotesi tassative di impugnazione, senza necessità di formule sacramentali o di indicazione numerica esatta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la riserva del deposito dell'ordinanza

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario nel quale era stata resa la decisione di primo grado

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile quando, pur senza formule sacramentali o numerazione esatta, le censure siano immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.
  • La sentenza che decide esclusivamente sulla competenza e sulle spese processuali non è sempre impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza: se si contesta soltanto il capo sulle spese e manca il presupposto per il regolamento, è esperibile l'ordinario mezzo di impugnazione previsto contro la decisione sulla competenza.
  • Quando la parte è risultata vittoriosa sulla questione di competenza ma ritiene erronea la sola statuizione sulle spese, la doglianza sulle spese non resta priva di tutela per il solo fatto che la pronuncia abbia riguardato anche la competenza.
  • Nelle pronunce che definiscono la competenza, la disciplina dell'impugnazione va coordinata con la concreta portata della decisione: il regime del regolamento di competenza non opera in modo automatico se l'impugnazione investe esclusivamente il capo accessorio delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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