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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18216/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS. I giudici di merito avevano accolto la domanda dell’assicurata, escludendo l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 nella determinazione della c.d. quota B, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la quota B dovesse operare il limite massimo della retribuzione pensionabile. La resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per giudicato interno, ma la Cassazione ha ritenuto che l’impugnazione investisse la statuizione decisiva e, nel merito, ha accolto il motivo dell’INPS.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per giudicato interno, ha accolto il ricorso dell’INPS e ha cassato la sentenza impugnata. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo in epoca anteriore al 31.12.1995, va applicato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, poiché tale limite non risulta abrogato né incompatibile con la disciplina successiva.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    massimale pensionabile / limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile

    Il limite massimo della retribuzione pensionabile continua ad applicarsi anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non essendo stato abrogato né reso incompatibile dalla disciplina successiva.

  • art. 4, d.lgs. n. 182/1997

    La disposizione non esclude l’applicazione del massimale pensionabile nella determinazione della quota B.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    È richiamato come modifica del previgente assetto, ma non in senso abrogativo del limite massimo pensionabile.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Non è incompatibile con il mantenimento del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.

  • art. 2, comma 22, l. n. 335/1995

    La legge delega non avrebbe imposto l’equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile; ha invece demandato la ridefinizione delle aliquote contributive nel quadro dell’equilibrio del sistema e della salvaguardia delle discipline speciali.

  • art. 38 Cost.

    La tutela previdenziale non richiede una corrispondenza necessaria e integrale tra contributi versati e prestazioni erogate, purché sia rispettata una proporzionalità complessiva e la finalità previdenziale.

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega è respinta: il d.lgs. n. 182/1997 non avrebbe violato la legge delega nel mantenere il tetto pensionabile.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione alla memoria depositata dalla controricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’impugnazione che investa una statuizione costitutiva del rapporto giuridico, anche solo in uno dei suoi elementi, è idonea a riaprire la cognizione sull’intera statuizione e impedisce la formazione del giudicato interno sul solo profilo non espressamente censurato.
  • Nella determinazione della quota di pensione per i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo in epoca anteriore al 31.12.1995, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale continua a operare, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa, che nella specie non ricorrono.
  • La disciplina previdenziale può legittimamente prevedere una differenza tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile, senza violare di per sé i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza, purché sia preservata una proporzionalità complessiva e la funzione di tutela ex art. 38 Cost.
  • La legge delega che imponga la ridefinizione delle prestazioni e dei contributi in funzione dell’equilibrio del sistema non comporta automaticamente l’abolizione di ogni massimale pensionabile, soprattutto quando il legislatore delegato deve salvaguardare discipline speciali giustificate da peculiari condizioni professionali e lavorative.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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