Cassazione Civile, Ordinanza n. 25913/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte soccombente e, rilevata la comunicazione della rinuncia alla controparte, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non vi è stata pronuncia sul merito delle censure originariamente proposte.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il procedimento di cassazione trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Torino. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione le parti soccombenti in appello. Nel giudizio di legittimità si è costituito con controricorso l'istituto di credito; è inoltre indicata la liquidazione giudiziale della società, quale parte resistente. Prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con comunicazione alla controparte.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente
in caso di rinuncia rituale e comunicata alla controparte, il giudizio di cassazione si estingue; la Corte può disporre la compensazione delle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta con compensazione.
- L'estinzione per rinuncia impedisce qualsiasi scrutinio delle censure formulate con il ricorso originario.
Come è indicizzato
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