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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34588/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria e fallimentare proposta dal curatore di un fallimento contro alcuni notai, per far dichiarare inefficace una cessione di credito pro solvendo stipulata nel 1996. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello, però, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo che il curatore appellante non fosse parte del giudizio definito dalla sentenza indicata nell'atto, poiché nell'atto di appello era stato invertito il numero della sentenza e del fallimento, riferendosi a un procedimento diverso ma sostanzialmente sovrapponibile. Con il ricorso per cassazione il curatore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che non mancava la legittimazione ad impugnare, perché l'errore sull'indicazione della sentenza era un mero errore materiale, superabile alla luce del contenuto dell'atto, della pendenza di due cause parallele e della produzione in appello della sentenza corretta; 2) violazione dell'art. 111 Cost., per avere la Corte d'appello interpretato in modo eccessivamente formalistico l'errore materiale e omesso di valorizzare il giusto processo; 3) censura sulle spese di lite, perché l'inammissibilità era dipesa da un refuso e avrebbe dovuto condurre alla compensazione integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che non si trattasse di difetto di legittimazione ma di errata indicazione degli estremi della sentenza impugnata, errore materiale non idoneo di per sé a rendere inammissibile l'appello quando l'oggetto dell'impugnazione sia comunque individuabile dal contenuto dell'atto e dalla sentenza prodotta in atti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, affinché esamini nel merito i motivi di gravame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla legittimazione ad agire/impugnare; la Corte chiarisce che nel caso concreto il problema non era di legittimazione, ma di errata individuazione della sentenza impugnata.

  • art. 156 c.p.c.

    Evocato dalla parte ricorrente per sostenere che il vizio dell'atto non potesse comportare nullità/inammissibilità se l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo; la Corte valorizza il principio per escludere un formalismo eccessivo.

  • art. 111 Cost.

    Usato come fondamento del principio del giusto processo, che impone di evitare letture eccessivamente formalistiche quando l'errore materiale sia agevolmente individuabile e non vi sia incertezza sull'oggetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione del numero o della data della sentenza impugnata non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello, se dall'atto e dagli elementi acquisiti al processo è comunque possibile individuare con certezza il provvedimento effettivamente censurato.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non è requisito essenziale, in sé e per sé, la perfetta corrispondenza degli estremi numerici della decisione gravata, quando la sentenza prodotta in copia autentica e i motivi di gravame consentano una chiara identificazione dell'oggetto dell'appello.
  • Una declaratoria di inammissibilità non può tradursi nella sanzione di un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile e superabile mediante il coordinamento tra atto di impugnazione, documenti prodotti e contenuto della decisione contestata.
  • Quando due giudizi paralleli siano sostanzialmente sovrapponibili e l'errore nell'indicazione della sentenza sia imputabile a un refuso nell'iscrizione a ruolo o nella redazione dell'atto, il giudice deve verificare la reale individuabilità del provvedimento impugnato prima di dichiarare l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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