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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 784/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello di Torino per mancata allegazione, nell'atto di appello, di una dichiarazione o elezione di domicilio come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La difesa ha sostenuto che l'elezione di domicilio era stata effettuata nel corso del giudizio di primo grado (udienza 17/11/2022) ed era presente in atti (epigrafe della sentenza di primo grado, scheda ex art. 165-bis disp. att. c.p.p.), nonché che l'ordinanza impugnata era stata notificata al difensore domiciliatario. Si è altresì dedotto che l'art. 581, comma 1-quater, non fosse applicabile poiché l'imputato era presente al processo. Il Procuratore generale ha segnalato contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni e chiesto il rinvio alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. Richiamando la recente decisione delle Sezioni Unite (24 ottobre 2024, procedimento De Felice), la Corte ha richiamato il principio per cui l'impugnazione è regolare se contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'atto di appello non riportava alcuna menzione dell'elezione di domicilio (né indicazione della sua collocazione in atti), per cui l'onere difensivo previsto dalla norma non è stato adempiuto e l'impugnazione risultava inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede che l'atto di impugnazione contenga l'allegazione o, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, almeno il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, in modo da permettere l'immediata individuazione per le notificazioni. La mera presenza dell'elezione in atti d'ufficio non sostituisce l'onere di parte se l'atto di impugnazione non la menziona.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina, in termini più stringenti, l'allegazione di procura e di elezione di domicilio successive alla pronuncia della sentenza. Nel caso concreto la difesa aveva contestato la sua applicabilità perché l'imputato era presente al giudizio di primo grado; la Corte ha comunque deciso sulla base del principio ricavato dalle Sezioni Unite relativo al comma 1-ter.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la redazione di una scheda contenente informazioni sul processo; tuttavia si tratta di adempimento d'ufficio e non può supplire all'onere di allegazione o di specifico richiamo che gravano sulla parte che impugna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento invocato dalla difesa e dalla giurisprudenza per sostenere la necessità di evitare un eccessivo formalismo che possa pregiudicare l'equità del procedimento; pur rilevante ai fini ermeneutici, non esonera dall'osservanza degli oneri processuali previsti dalla legge.

  • Sentenza Sezioni Unite, 24 ottobre 2024 (procedimento De Felice)

    Principio affermato: è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione. Tale orientamento risolve il contrasto interpretativo tra le Sezioni.

Massime di principio

  • Se esiste una elezione di domicilio anteriore alla sentenza impugnata, l'atto di appello deve comunque contenere un richiamo espresso e specifico a tale elezione e indicare dove si trova negli atti (o allegare la relativa dichiarazione), per garantire l'ammissione dell'impugnazione.
  • La mera menzione dell'elezione di domicilio in atti d'ufficio (epigrafe della sentenza, schede ex art. 165-bis) o la conoscenza di fatto dell'elezione non sostituiscono l'onere di parte se l'atto di impugnazione non la richiama esplicitamente.
  • Le Sezioni Unite hanno adottato un criterio equilibrato: non è sempre necessaria l'allegazione materiale della dichiarazione se nell'atto di impugnazione è presente un riferimento chiaro e la collocazione nel fascicolo; tuttavia l'obbligo di far emergere l'elezione nell'atto rimane imprescindibile.
  • L'essere presente al processo di primo grado non impedisce l'applicabilità dell'onere di indicare/ allegare l'elezione di domicilio nell'atto di impugnazione.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe o allegare copia della procura/elezione di domicilio oppure indicare testualmente nel corpo dell'atto di impugnazione dove nel fascicolo si trova la dichiarazione/elezione (data/atto/pagina), così da rendere immediata la notificazione.
  • I principi convenzionali (art. 6 CEDU) richiedono di evitare formalismi eccessivi, ma non giustificano l'omissione degli specifici oneri procedurali posti a carico della parte che impugna.

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