Cassazione Civile, Ordinanza n. 24105/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente del Ministero della difesa aveva agito per ottenere la differenza tra quanto percepito in base alla propria qualifica formale e quanto asseritamente dovuto per le mansioni effettivamente svolte. La domanda era stata accolta in primo grado e in appello, ma la decisione d'appello era stata cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rigettato sia la domanda della lavoratrice sia la domanda del Ministero di restituzione delle somme già versate in esecuzione delle precedenti sentenze. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: un documento prodotto nel giudizio di rinvio, asseritamente idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento alla lavoratrice della somma complessiva di euro 9.748,52 e la conseguente fondatezza della domanda restitutoria. Il Ministero sosteneva che la Corte territoriale avesse considerato solo una nota interna attestante i pagamenti, trascurando la successiva risposta della lavoratrice alla richiesta di restituzione, dalla quale non risultava una contestazione dell'avvenuta percezione delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste quando il giudice di merito ometta di esaminare un fatto storico decisivo, anche se emergente da un documento ritualmente acquisito al processo, purché il ricorrente indichi specificamente dove e come il documento sia entrato nel giudizio. Nel caso concreto, il Ministero aveva assolto tale onere indicando che il documento era allegato alla memoria di costituzione nel giudizio di rinvio. La Corte ha poi valorizzato il contenuto della missiva della lavoratrice, dalla quale non emergeva una negazione della ricezione delle somme, ma solo la contestazione del momento in cui il Ministero potesse pretenderne la restituzione. Poiché la Corte d'appello aveva rigettato la domanda di restituzione esaminando solo una nota interna e trascurando la missiva decisiva, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico, anche rappresentato da un documento ritualmente acquisito, se decisivo per la decisione.
Il ricorrente deve rispettare il principio di specificità del ricorso, indicando le modalità di ingresso del documento nel processo e il momento in cui la relativa questione è stata dedotta.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare anche un documento del processo, quando il suo contenuto sia idoneo a incidere con certezza sull'esito della controversia e il giudice non lo abbia considerato.
- Per dedurre utilmente in cassazione l'omesso esame di un documento, è necessario specificare in modo puntuale dove il documento sia stato prodotto o allegato e in quale atto la questione sia stata tempestivamente introdotta.
- Quando una domanda di restituzione segue la caducazione del titolo che aveva giustificato un pagamento, il giudice deve valutare unitariamente tutti i documenti rilevanti per accertare sia l'avvenuta erogazione sia l'eventuale ammissione della controparte sulla percezione delle somme.
- La decisività del fatto omesso ricorre solo se il suo esame avrebbe potuto privare di fondamento la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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