Cassazione Penale, Sentenza n. 12484/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della decisione della Corte d'appello che aveva negato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva che, considerato l'ammontare dell'imposta evasa e la natura delle pregresse vicende penali, non sussistono le cause ostative previste dall'art. 12, comma 2‑bis, del d.lgs. n. 74/2000; inoltre i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamare il certificato del casellario giudiziale senza indicare quali pregresse condanne rilevanti giustificassero il diniego, né spiegare la connessione tra reati minori e la prognosi di recidiva o pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa a tale diniego e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce per un nuovo giudizio sulla sola questione della sospensione condizionale (compresa la verifica delle eventuali condizioni ostative di cui all'art. 12, comma 2‑bis, d.lgs. 74/2000). Ha dichiarato irrevocabile la parte di decisione che afferma la responsabilità penale dell'imputato e la restante statuizione di merito.
Norme richiamate
Norma che qualifica il reato tributario addebitato al ricorrente (omessa dichiarazione e evasione di imposte). Nel caso la responsabilità penale ai sensi di tale disposizione è stata confermata dai giudici di merito e dichiarata irrevocabile dalla Cassazione.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 2‑bis
Prevede specifiche cause ostative alla concessione di benefici (in particolare quelle che possono impedire la sospensione condizionale della pena) in relazione a reati tributari. La Corte di Cassazione ha richiamato la necessità che il giudice accerti e motivi concretamente l'esistenza di tali ostativi; la mera indicazione del casellario è insufficiente.
Disciplina la sospensione condizionale della pena. La decisione di negare tale beneficio richiede motivazione specifica in ordine alle condizioni ostative e alla prognosi di comportamento futuro.
Stabilisce il giudizio prognostico necessario per valutare la recidiva o la pericolosità sociale dell'imputato. La Corte di rinvio dovrà valutare tale giudizio senza che la Cassazione possa sostituirsi al merito.
Massime di principio
- La mera richiamata presenza di annotazioni nel casellario giudiziale non è sufficiente per motivare il diniego della sospensione condizionale della pena: il giudice deve specificare quali precedenti rilevanti ostano al beneficio e perché.
- In tema di reati tributari, il giudice del rinvio deve verificare espressamente le condizioni ostative previste dall'art. 12, comma 2‑bis, d.lgs. 74/2000 prima di negare benefici penitenziari.
- La Corte di Cassazione può annullare una decisione limitatamente alla motivazione quando questa sia apparente o insufficiente, rimettendo la valutazione concreta al giudice di merito senza riesaminare il merito sostanziale.
- Se si impugna il diniego della sospensione condizionale, è utile fornire al giudice elementi concreti sulla natura e remota occasionalità di pregresse infrazioni, sul contesto aziendale (es. crisi dell'impresa) e su segni di ripresa o di buona condotta, affinché la prognosi sia favorevole.
- La conferma della responsabilità penale e della misura della pena non è impedita dall'annullamento parziale per vizi di motivazione: il giudizio sul punto resta efficace se non censurato.
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