Cassazione Civile, Ordinanza n. 13727/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto da difensore privo di procura speciale; ha conseguentemente posto le spese del giudizio a carico del difensore del ricorrente, liquidandole in favore della parte resistente, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, sempre a carico del difensore privo di procura.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio nel quale la Corte d'Appello aveva riformato la decisione di primo grado ma aveva comunque accertato un debito nei confronti della banca attrice e condannato il debitore al pagamento di euro 24.643,24 oltre interessi convenzionali e con compensazione parziale delle spese. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha esaminato preliminarmente la regolarità della rappresentanza processuale e ha rilevato che il ricorso risultava sottoscritto e proposto da un difensore privo di valida procura, non essendo agli atti alcuna procura speciale per il giudizio di cassazione rilasciata dal ricorrente in favore di tale avvocato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, da porre a carico del difensore che ha agito senza procura, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la debenza dell'ulteriore importo è subordinata alla ricorrenza dei presupposti di legge e, nel caso di difensore privo di procura, l'obbligo viene riferito a quest'ultimo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto e sottoscritto da un difensore privo di valida procura speciale per il giudizio di legittimità.
- Se il difensore agisce senza procura, la sua attività processuale non produce effetti in capo alla parte assistita e resta imputabile al solo avvocato, che assume su di sé le conseguenze processuali dell'iniziativa.
- In caso di ricorso inammissibile proposto da difensore privo di procura, le spese di lite e l'eventuale raddoppio del contributo unificato possono essere posti a carico del difensore e non della parte rappresentata.
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