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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20161/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta come commissario giudiziale in un concordato preventivo, avendo assunto l'incarico nel 2021 in sostituzione di un precedente professionista. Il Tribunale di Ancona aveva rigettato l'istanza ritenendo che il compenso fosse già stato liquidato ai precedenti commissari in sede di omologa, anche per l'attività futura, e che il nuovo commissario avesse svolto solo un'attività di vigilanza in fase avanzata della procedura, senza dimostrare esborsi. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) nullità del decreto per motivazione apparente o incomprensibile e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando anche la mancata indicazione dei criteri di liquidazione; 2) omesso esame/difetto di motivazione sulla concreta attività di vigilanza svolta per circa tre anni e sull'irrilevanza dell'assenza di spese borsuali rispetto al diritto al compenso; 3) violazione degli artt. 39 e 165 l.fall. e degli artt. 4 e 5 d.m. 25 gennaio 2012 n. 30, sostenendo che il compenso del commissario giudiziale deve essere proporzionato all'attività prestata, che l'incarico non cessa con l'omologa e che non può negarsi integralmente il compenso al professionista subentrato.

La decisione

La Corte ha accolto tutti i motivi riuniti. Ha affermato che il compenso del commissario giudiziale va liquidato secondo i criteri dell'art. 5 d.m. n. 30/2012, in collegamento con l'art. 4, e quindi l'attività non può essere resa gratuita. Ha inoltre ritenuto errato fondare il diniego sul fatto che altri commissari avessero già ricevuto compensi anche per l'attività espletanda, poiché l'avvicendamento tra più professionisti impone una liquidazione proporzionata all'opera effettivamente prestata da ciascuno. La motivazione del decreto è stata giudicata carente perché non applicava i criteri di liquidazione né il principio di proporzionalità. È stato inoltre ribadito che al commissario giudiziale spetta il compenso anche per la fase post omologa, in quanto incaricato di sorvegliare l'adempimento del concordato. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, affinché provveda a liquidare al ricorrente il compenso spettante in proporzione all'attività espletata e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità del decreto per motivazione apparente e violazione di norme processuali costituzionali e codicistiche

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per dedurre il difetto di motivazione e l'omesso esame della concreta attività svolta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione del compenso del commissario giudiziale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 39 l.fall.

    richiamato per il sistema di liquidazione dei compensi degli organi della procedura concorsuale

  • art. 165 l.fall.

    interpretato nel senso che il richiamo all'art. 39 l.fall. impone la liquidazione del compenso del commissario giudiziale

  • art. 4 d.m. 25 gennaio 2012 n. 30

    richiamato come norma di collegamento per i criteri di liquidazione del compenso

  • art. 5 d.m. 25 gennaio 2012 n. 30

    interpretato nel senso che il compenso del commissario giudiziale non può essere escluso e va determinato secondo le regole ivi previste

  • art. 185, comma 1, l.fall.

    richiamato per affermare che il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato anche dopo l'omologa

Massime di principio

  • Il compenso del commissario giudiziale deve essere liquidato secondo i criteri normativi applicabili e non può essere escluso in via di fatto, poiché l'attività svolta nell'ambito della procedura non è gratuita.
  • Quando nell'incarico di organo della procedura si avvicendano più professionisti, la liquidazione deve essere effettuata in modo proporzionato all'opera effettivamente prestata da ciascuno, tenendo conto di natura, qualità e quantità dell'attività svolta.
  • La circostanza che altri ausiliari abbiano già ricevuto una liquidazione, anche comprensiva di attività futura o espletanda, non consente di negare integralmente il compenso al professionista subentrato.
  • La motivazione del provvedimento che liquida o nega il compenso di un organo della procedura deve indicare i criteri concretamente adottati e consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito.
  • Il commissario giudiziale conserva un ruolo di vigilanza anche nella fase successiva all'omologa del concordato, sicché la prestazione post omologa può essere fonte di compenso.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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