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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23696/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla notificazione dell'atto di citazione in appello all'imputato detenuto all'estero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Il ricorso si fondava su un unico motivo: la dedotta omessa notifica dell'atto di citazione in appello presso l'istituto penitenziario estero in cui l'imputato risultava ristretto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, per l'imputato detenuto all'estero, la notificazione al difensore domiciliatario è legittima ai sensi dell'art. 169 c.p.p., norma speciale e derogatoria rispetto all'art. 156 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 169 c.p.p.

    Per l'imputato detenuto all'estero, la notificazione del decreto di citazione a giudizio può essere eseguita mediante consegna al difensore domiciliatario; la disciplina ha natura speciale e derogatoria rispetto a quella generale sulle notificazioni.

  • art. 156 c.p.p.

    La disciplina generale delle notificazioni non si applica quando opera la specifica previsione derogatoria dell'art. 169 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è detenuto all'estero, la notifica dell'atto di citazione effettuata al difensore domiciliatario è valida se conforme alla disciplina speciale dell'art. 169 c.p.p.
  • La censura relativa alla mancata notifica personale presso l'istituto penitenziario estero è infondata se la legge processuale prevede una modalità notificatoria derogatoria e specifica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si pone in aperto contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e con la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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