Cassazione Penale, Sentenza n. 20530/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile. Confermata la sentenza di condanna: reclusione anni 3 per art. 314 c.p.; interdizione perpetua dai pubblici uffici; condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (con provvisionale di euro 500,00) da liquidarsi in separato giudizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Paluzzi era stato condannato per peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato di cinque assegni bancari ricevuti dall'aggiudicataria Filomena Petrone nell'ambito di una vendita giudiziaria, versandoli su due conti correnti (intestati a lui e alla moglie). In cassazione il difensore deduceva la riqualificazione della condotta in truffa, sostenendo che Paluzzi aveva agito come consulente inducendo la parte offesa a versare le somme senza una reale aggiudicazione e senza decreto trasferimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e inammissibile e, nel merito interpretativo, ha confermato che la condotta rientra nel peculato perché il possesso delle somme derivava dall'incarico ricevuto e l'appropriazione è avvenuta quando il bene/denaro era già nella disponibilità dell'incaricato.
Norme richiamate
Applicata come norma del peculato: la Corte ha ritenuto che il Paluzzi, quale incaricato della vendita, aveva già la disponibilità/possesso delle somme per ragioni d'ufficio e quindi l'appropriazione integra il peculato; gli artifici possono costituire modalità o mezzo di occultamento, non elemento costitutivo quando il possesso è preesistente.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende per motivi di inammissibilità del ricorso: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa e lo ha condannato al pagamento dell'ammenda prevista.
Massime di principio
- La distinzione peculato vs truffa si fonda sul momento e sulle modalità dell'acquisizione del possesso: se il pubblico ufficiale/incaricato ha già la disponibilità per ragioni d'ufficio e si appropria -> peculato; se procura fraudolentemente il possesso mediante artifici -> truffa.
- Gli artifizi o i raggiri possono costituiscono una modalità per occultare o perfezionare l'appropriazione quando il possesso era già determinato dall'ufficio; in tal caso non mutano la qualificazione in truffa.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meri rilanci di questioni fattuali già esaminate: i motivi generici o riformulazioni acritiche sono inammissibili.
- La condotta di un incaricato della vendita che versa somme contestate su conti propri o di familiari è idonea a integrare il peculato quando il denaro gli era affidato o disponibile per ragioni d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
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