Cassazione Penale, Ordinanza n. 01590/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era in realtà diretto a contestare il merito della valutazione probatoria e, quindi, non era proponibile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità pronunciata dalla Corte d'appello. In sostanza, il ricorso contestava la valutazione delle risultanze istruttorie e mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e del loro apprezzamento probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali e volte a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso la deducibilità del travisamento del fatto come mezzo per sovrapporre una nuova lettura degli elementi probatori a quella compiuta nei gradi di merito.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove; il motivo che si risolva in censure di merito è inammissibile.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Richiamato solo implicitamente dalla censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, attraverso doglianze che mirino soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il travisamento del fatto non può essere invocato per ottenere una rivalutazione autonoma degli elementi di prova o per sostituire la ricostruzione dei giudici di merito con quella prospettata dal ricorrente.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni in fatto, senza evidenziare un vero vizio di legittimità, è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ove non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01548/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01549/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →