Cassazione Penale, Ordinanza n. 01499/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentite in sede di legittimità le doglianze che sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio o che ripropongono questioni già valutate e correttamente disattese dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello alla pena di un anno di reclusione per il reato tributario di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza del fatto. La Corte rileva che le censure si risolvono nella riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica dei relativi argomenti, e mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova, senza individuare puntuali travisamenti di emergenze processuali. La sentenza impugnata aveva ritenuto provata la responsabilità sulla base di accertamenti svolti sia presso la società emittente sia presso la società riconducibile all'imputato, evidenziando che egli aveva presentato una dichiarazione unica il 16.09.2015 per il periodo d'imposta 2014; a fronte di ciò erano stati notificati un avviso di accertamento e un invito a fornire dati rilevanti, rimasti senza risposta. La funzionaria dell'Agenzia delle Entrate aveva inoltre riferito che, nella dichiarazione, era stato indicato un imponibile di euro 11.606,00, mentre l'imponibile accertato era pari a euro 847.358,00, con imposta evasa pari a euro 183.865,00.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna già inflitta all'imputato; la Corte non entra nel merito della configurabilità, limitandosi a rilevare che la sentenza di merito aveva ritenuto provata la responsabilità sulla base degli accertamenti fiscali.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale delle ragioni della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che venga dedotto e dimostrato uno specifico travisamento di emergenze processuali rilevanti.
- Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su accertamenti fiscali convergenti e su dati documentali non contrastati dall'imputato, il ricorso che non si confronti con tali dati in modo specifico è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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