Cassazione Penale, Sentenza n. 33648/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
SCAFILI, nuovo proprietario dell'immobile, ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza di condanna del 27/12/1997 nei confronti della precedente proprietaria (MASSIMINO Giuseppa). Ha dedotto in cassazione: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato gli elementi prodotti a sostegno della possibilità di sospendere la demolizione, in particolare la prossima trattazione di un ricorso al T.A.R.; 2) vizio di motivazione per non avere considerato che le opere successive avevano carattere autonomo poichè costruite in aderenza e oggetto di autonomo procedimento penale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva ricostruito compiutamente la vicenda: condanna del 1997 per opere dettagliate, verifiche di condono nel 2004 e rigetto del condono nel 2008, riesame nel 2019 da parte del nuovo proprietario che ha evidenziato il completamento dell'unità, un consistente aumento di volume e superficie (19 vani per 664 mq) e la realizzazione di una piscina non progettata, con richiesta di riesame ritenuta irricevibile. La Corte ha richiamato il principio per cui l'ordine di demolizione pronunciato con sentenza irrevocabile non può essere sospeso dalla mera pendenza di un ricorso per condono, salvo che non siano prodotti elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile un rapido provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'ordine di demolizione riguarda l'opera nel suo complesso, incluse aggiunte e superfetazioni successive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), art. 31, comma nono
riferimento al carattere complessivo dell'ordine di demolizione come dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi
l'ordine di demolizione emesso con sentenza irrevocabile riguarda l'edificio nel suo complesso, comprendendo eventuali aggiunte, opere accessorie e superfetazioni successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna
Cass. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016 (Citarella)
principio secondo cui l'ordine di demolizione impartito con sentenza irrevocabile non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio
la mera pendenza di un ricorso amministrativo o giurisdizionale per condono non è idonea a sospendere o revocare l'ordine di demolizione; serve dimostrazione di concrete e ravvicinate possibilità di esito incompatibile con l'ordine
Cass. Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011 (Apuzzo)
l'obbligo di demolizione si configura come dovere di restitutio in integrum ed ha ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive
conferma che le opere successive e gli aumenti volumetrici rientrano nell'oggetto dell'ordine di demolizione
Cass. Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (Molinari)
applicazione del principio per cui la Corte dell'esecuzione può respingere richieste di revoca o modifica dell'ordine di demolizione rivolte da proprietari di porzioni dell'edificio
anche i diritti di terzi proprietari di parti dell'immobile non impediscono l'esecuzione dell'ordine di demolizione nei confronti del manufatto cui l'ordine si riferisce
Massime di principio
- Un ordine di demolizione pronunciato con sentenza penale irrevocabile ha carattere non discrezionale e riguarda l'opera nella sua interezza, incluse aggiunte e superfetazioni successive.
- La mera pendenza di un ricorso amministrativo o giurisdizionale per il condono edilizio non sospende automaticamente l'ordine di demolizione; occorrono elementi concreti che rendano prevedibile, in tempi brevi, un provvedimento incompatibile con la demolizione.
- Il nuovo proprietario subentra nelle vicende sostanziali dell'immobile e non può ottenere facilmente la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione limitandosi a prospettare procedimenti pendenti o documentazione non specificamente idonea a dimostrare un rapido mutamento dell'assetto legale.
- Documentazione fotografica e l'esistenza di altro procedimento penale non sono, di per sé, sufficienti a invalidare la valutazione del giudice dell'esecuzione: serve specificità e prova dell'effettiva possibilità di un provvedimento che annulli l'obbligo di demolizione.
- Chi intende ottenere la sospensione/revocazione deve provare, con elementi concreti e di immediata efficacia, che l'autorità amministrativa o giurisdizionale adotterà in tempi brevi un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione.
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