Cassazione Penale, Ordinanza n. 12957/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rinuncia all'impugnazione da parte dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento principale era stata emessa una sentenza del Tribunale di Roma n. 2394 del 2025; successivamente, con ordinanza del 10 ottobre 2025, il G.U.P. del Tribunale di Roma ha adottato un provvedimento di non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione di errore materiale proposta ex art. 130 c.p.p. Avverso tale ordinanza le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione. Prima della decisione, il 14 gennaio 2026 le medesime parti hanno però dichiarato di rinunciare ai ricorsi.
Norme richiamate
richiamato come base della richiesta di correzione di errore materiale avverso la sentenza del Tribunale di Roma
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
la rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso
codice di procedura penale richiamato nel testo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
- Quando l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per rinuncia, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di una rinuncia espressa e successiva alla proposizione del ricorso, la Corte non esamina nel merito i motivi di violazione di legge o di motivazione dedotti contro il provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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