Cassazione Penale, Sentenza n. 34908/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata considerazione degli elementi di gravità indiziaria e del grado di partecipazione attribuito a Vona (contestando anche la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora); 2) violazione di legge per l'omessa indicazione nel Mandato di Arresto Europeo (M.a.e.) della pena minima prevista per il reato di furto aggravato; 3) vizio di motivazione per mancata indicazione dei tempi di permanenza nel paese richiedente in caso di consegna provvisoria/temporanea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi 1 e 3 sono stati ritenuti non consentiti perché, a seguito delle modifiche legislative (d.lgs. 2/2/2021, n.10), il rimedio in cassazione contro i provvedimenti che decidono sulla consegna non può più fondarsi su vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. non applicabile), e inoltre la censura sul grado di partecipazione non era stata sollevata previamente in appello (pregiudicando la deducibilità in Cassazione). Il motivo 2 è stato ritenuto manifestamente infondato: per il M.a.e. è richiesta l'indicazione della pena detentiva edittale massima, non della pena minima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è destinataria degli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. e))
La Corte evidenzia che, dopo le modifiche normative, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di consegna non può basarsi su vizio di motivazione; il potere di sindacato della Cassazione è circoscritto ai motivi di legge previsti dalle lett. a), b) e c).
art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69
Norma di disciplina del mandato di arresto europeo nell'ordinamento italiano; la modifica operata dal d.lgs. n. 10/2021 ha escluso la proponibilità del ricorso per cassazione per vizi di merito/motivazione in materia di consegna.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 18 - modifica alla L. n. 69/2005)
Ha modificato l'art. 22 L. 69/2005 eliminando il riferimento alla proponibilità del ricorso "anche nel merito", restringendo il sindacato della Cassazione sulle decisioni di consegna.
art. 16 d.lgs. n. 69/2005
Richiamato per il criterio della sufficienza delle informazioni contenute nel M.a.e. e per il potere della Corte territoriale di valutare se siano necessarie informazioni integrative sul grado di partecipazione.
art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69
La Corte osserva che la rimozione del riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" implica che la loro indicazione nel M.a.e. non è un requisito imprescindibile per la consegna e la loro omissione non legittima il rifiuto.
art. 6, comma 1, lett. f), legge 22 aprile 2005, n. 69
Ai fini della completezza del M.a.e. rileva l'indicazione della pena detentiva edittale massima prevista dalla legge dello Stato emittente, non della pena minima.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 69/2005
Regola la consegna provvisoria/temporanea: non richiede che siano prefissati tempi e modalità al momento della decisione sulla consegna, essendo la modalità subordinata a richiesta successiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente.
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
Quadro europeo che stabilisce i requisiti del mandato d'arresto europeo; interpretato in senso che rileva la pena massima edittale ai fini della decisione sulla consegna.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi dichiarati inammissibili; qui applicata con contestuale condanna al pagamento della somma per la Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui per l'applicazione di ammende è necessario valutare eventuale colpa del ricorrente; in mancanza di elementi che escludano la colpa la sanzione è disposta.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 la Corte di Cassazione non è luogo idoneo per impugnare i provvedimenti di consegna basandosi su vizio di motivazione: tali censure devono essere sollevate e trattate in appello.
- Nel procedimento di esecuzione del Mandato di Arresto Europeo, non è necessario che il M.a.e. illustri "gravi indizi di colpevolezza"; la valutazione sulla sufficienza delle informazioni compete alla corte territoriale che decide sulla consegna.
- Per la completezza del M.a.e. rileva l'indicazione della pena detentiva edittale massima prevista dalla legge dello Stato emittente; l'omissione della pena minima non giustifica il rifiuto della consegna.
- Le doglianze non sollevate in appello sono, di regola, precluse in Cassazione: questioni sulla partecipazione al reato devono essere dedotte nel grado di appello perché la Corte d'appello possa valutarle.
- La consegna temporanea/provvisoria non richiede che al momento del provvedimento di consegna siano già fissati i tempi di permanenza all'estero; le modalità saranno decise su richiesta dell'autorità giudiziaria richiedente.
- Presentare ricorsi inammissibili espone al rischio di condanna alle spese e all'irrogazione di ammende: valutare preliminarmente l'ammissibilità e la rilevanza delle censure rispetto ai limiti di sindacato in Cassazione.
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