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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30505/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze, in sede di esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 26 giugno 2019. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, si contestava l'incerta indicazione del tempo trascorso tra i reati commessi; dall'altro, si lamentava che la Corte non avesse considerato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato che, secondo la difesa, era stata nel frattempo proposta dal condannato. La doglianza centrale era che la revoca sarebbe stata disposta sulla base di un presupposto temporale non chiarito e senza tenere conto della richiesta di riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la prima censura, chiarendo che la revoca della sospensione condizionale non era stata disposta per la commissione di un ulteriore reato nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza concessiva, ma per l'ipotesi prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p.: nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, il condannato aveva riportato una condanna per un reato anteriormente commesso per il quale era stata inflitta una pena, che cumulata con quella precedente sospesa, superava il limite di due anni di cui all'art. 163 c.p. La seconda censura è stata ritenuta aspecifica, poiché dagli atti non risultava né veniva adeguatamente allegata l'esistenza di una istanza di applicazione della continuazione; in ogni caso, ove tale istanza fosse stata davvero proposta, essa avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma e completa valutazione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale può essere disposta anche quando, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva, il condannato riporti condanna per un reato anteriormente commesso, se la pena inflitta, sommata a quella sospesa, supera il limite di cui all'art. 163 c.p.

  • art. 163 c.p.

    Individua il limite di due anni rilevante per la mantenibilità della sospensione condizionale della pena; nel caso concreto il cumulo delle pene lo superava.

  • art. 168 cod. pen.

    Norma richiamata quale base della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

  • art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.

    Ipotesi specifica di revoca collegata a una condanna successiva per un reato pregresso, con superamento del limite di pena previsto per il beneficio.

  • art. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601

    Precedente citato per il principio secondo cui in cassazione non è consentita una lettura alternativa dei fatti e delle risultanze processuali rispetto a quella adottata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena può essere fondata non solo sulla commissione di un nuovo reato nel quinquennio, ma anche sulla successiva condanna per un reato già commesso prima della sentenza che aveva concesso il beneficio, quando il cumulo con la pena sospesa superi il limite legale.
  • In sede di legittimità, una censura che miri soltanto a proporre una lettura alternativa dei fatti o delle risultanze processuali è inammissibile, perché estranea al sindacato della Corte di cassazione.
  • Le doglianze sono inammissibili quando sono aspecifiche, cioè quando non indicano in modo puntuale gli atti o le istanze processuali su cui si fondano, né ne consentono la verifica immediata da parte del giudice di legittimità.
  • Se viene dedotta la mancata considerazione di una domanda di applicazione della continuazione, il ricorrente deve allegarne in modo chiaro l'esistenza e il contenuto; in mancanza, la censura è priva di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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