Cassazione Penale, Sentenza n. 993/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce l'inosservanza della legge penale per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ascritto ai sensi dell'art. 497-bis c.p.; il fatto contestato è stato commesso il 26/03/2014 e, secondo il ricorrente, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 si è estinto il 26/09/2021, prima della pronuncia della sentenza di appello, senza che sussistesse alcuna causa di sospensione del termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che il reato di cui all'art. 497-bis è stato commesso il 26/03/2014 e che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è spirato il 26/09/2021, in assenza di cause di sospensione. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; nella precedente decisione di appello era stata già dichiarata la prescrizione per il reato di cui all'art. 495 c.p. e ridotta la pena complessiva.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva dichiarato che il reato previsto dall'art. 495 c.p. era estinto per prescrizione e, per tale motivo, non si doveva procedere nei confronti dell'imputato per quella fattispecie.
La Corte di legittimità ha ritenuto che, con riferimento al reato commissione il 26/03/2014, il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi è scaduto il 26/09/2021 e non essendovi state cause di sospensione il reato si è estinto per prescrizione; la mancata dichiarazione di tale estinzione costituisce violazione della legge penale rilevante ai fini dell'annullamento.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data di commissione del reato; il giudice deve verificare d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento, se il reato sia estinto per prescrizione e dichiararlo quando ne ricorrano i presupposti.
- Se il termine di prescrizione è scaduto prima della pronuncia che conferma o modifica una condanna, la sentenza deve essere annullata per estinzione del reato e, se non rimane alcun profilo da decidere, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio.
- È fondamentale controllare l'esistenza di eventuali cause di sospensione o interruzione del termine di prescrizione (quelle previste dalla legge), perché la loro presenza può far decorrere diversamente i termini e incidere sull'esito della controversia.
- Errori o omissioni nella dichiarazione della prescrizione a favore dell'imputato sono rilevabili in sede di impugnazione e possono condurre al favorevole esito del ricorso della parte interessata.
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