Cassazione Penale, Sentenza n. 39946/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salati ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) omissione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, poiché la Corte d'appello avrebbe erroneamente computato i periodi di sospensione della prescrizione (avrebbe ritenuto sospensivo l'adesione all'astensione del PM, quando invece tale adesione del magistrato onorario non determina sospensione); 2) improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione nella presentazione della querela; 3) errata valutazione di circostanze estranee all'imputazione ai fini del trattamento sanzionatorio; 4) omessa o apparente motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto il primo motivo fondato: la differenza di calendario tra udienze (15/10/2020 -> 25/03/2021) non era dovuta a impedimento della difesa ma all'adesione del PM onorario all'astensione, fatto non idoneo a sospendere la prescrizione. Applicando l'art. 129 c.p.p. e considerando la consumazione del reato (17/01/2017) e la sospensione limitata a 128 giorni (61 + 67), la prescrizione era maturata il 22/11/2024, antecedente alla sentenza d'appello del 29/11/2024. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; gli altri motivi sono assorbiti. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
Regola i casi di sospensione della prescrizione: la Corte ha interpretato che l'adesione del magistrato onorario all'astensione non rientra nelle ipotesi di sospensione utili al computo dei termini prescrizionali.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ne ha rilevato l'ammissibilità del motivo così proposto.
Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018 (Civita)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'adesione del vice-procuratore onorario all'astensione dalle udienze non sospende il decorso della prescrizione, potendo il Procuratore adottare misure per garantire la partecipazione dell'ufficio al dibattimento.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche con un unico motivo.
Massime di principio
- L'adesione all'astensione dalle udienze da parte di un magistrato onorario non determina di per sé la sospensione dei termini di prescrizione: il computo resta valido salvo che sussistano cause di sospensione imputabili all'ufficio che impediscano la celebrazione del dibattimento.
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di merito e non è stata dichiarata dal giudice, il ricorso per cassazione può ottenerne l'accertamento e l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Errori nel calcolo dei periodi di sospensione (es. attribuire efficacia sospensiva ad eventi che non la determinano) possono essere decisivi e assorbire altre questioni processuali e di merito.
- Quando la declaratoria di estinzione per prescrizione è accolta, gli ulteriori motivi di gravame relativi alla responsabilità o alla quantificazione della pena restano assorbiti e non rilevanti ai fini della decisione.
- La richiesta del Pubblico Ministero di annullamento per intervenuta prescrizione può essere accolta dalla Corte di Cassazione; l'orientamento giurisprudenziale consolidato guida il corretto computo dei termini prescrizionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39938/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39810/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39811/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39814/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39815/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39817/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →