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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31414/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per il reato di evasione. Denunciava violazione dell'art. 591, lett. c), c.p.p. e censurava la carenza e l'illogicità della motivazione della Corte d'appello, sostenendo che con l'appello aveva chiesto la riduzione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il primo grado aveva negato solo sulla base dei numerosi precedenti penali a suo carico

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non ha confutato criticamente le ragioni della decisione impugnata ma si è limitato a reiterare la stessa censura già ritenuta generica dalla Corte territoriale, la quale aveva motivato puntualmente la decisione (pena al minimo edittale per recidiva e diniego delle attenuanti generiche per la pericolosità desunta dai precedenti e dalle modalità della condotta). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 591, lett. c), cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il motivo non abbia contestato criticamente le ragioni della decisione impugnata e, pertanto, sia generico e inammissibile

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al regime di responsabilità per la proposizione di ricorsi infondati: la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e pertanto soggetto alla condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi criticamente e puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure già ritenute generiche dalla Corte territoriale è inammissibile
  • La Corte d'appello può negare le circostanze attenuanti generiche valutando la pericolosità dell'imputato in base ai precedenti penali e alle modalità della condotta; tali valutazioni, se adeguatamente motivate, sono difficili da rimettere in discussione in cassazione
  • Quando si impugna una motivazione negativa (es. diniego di attenuanti), occorre indicare in modo specifico i punti di criticità della motivazione sottostante e fornire argomentazioni giuridiche e/o fattuali concrete che ne dimostrino l'illogicità o l'insufficienza
  • La proposizione di ricorsi manifestamente generici o che non affrontano le ragioni della decisione impugnata può comportare l'inammissibilità e l'obbligo di risarcire spese processuali e di versare somme alla Cassa delle ammende
  • In casi simili è utile documentare e argomentare la proporzionalità della pena e la presenza degli elementi che giustificano le attenuanti generiche, contrastando punto per punto la valutazione sulla recidiva o sulla pericolosità

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