Cassazione Penale, Sentenza n. 22369/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. (08/08/2022) con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari a carico di Frasca per presunta associazione a delinquere finalizzata a truffe, falsi e, tra l'altro, alla formazione di documenti (capo 35 relativo a passaporto falso). Secondo l'accusa Frasca avrebbe fatto parte di un sodalizio che vendeva "cittadinanze" e "passaporti" di un sedicente stato ("Repubblica Teocratica del Sovrano Stato Antartico di Sangiorgio") inducendo soggetti a versare denaro. Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza e vizio della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (contestando l'interpretazione delle intercettazioni, la qualificazione dei documenti e sostenendo la sua buona fede e il ruolo meramente contabile dei versamenti); (2) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (assenza di concretità e attualità del pericolo di reiterazione e del rischio di fuga, stato di incensuratezza, collaborazione alle indagini e lontananza temporale dei fatti dal 2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la censura sui gravi indizi era, in realtà, una sindacazione di merito non consentita in sede di legittimità; il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza di un compendio indiziario grave fondato su numerose intercettazioni, sul riconoscimento da parte delle vittime, sulla raccolta di fondi confluiti in una "bacinella comune" e sul possesso di un documento falso; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile se non per manifesta illogicità (che non è stata dimostrata). Sono state ritenute altresì adeguate e correttamente motivate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e valutazione del pericolo di fuga) e la scelta della misura degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito solo in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; non è stata riportata una specifica interpretazione normativa nel dispositivo.
Richiamato per distinguere il livello di prova richiesto in giudizio (prova piena) rispetto alla fase cautelare: la Cassazione ricorda che in cautela non è richiesta la prova piena ai sensi dell'art.192, comma 2, e che gli indizi valutati ai fini cautelari non devono soddisfare gli stessi criteri richiesti per la decisione di merito.
Norma che disciplina la misura cautelare personale e il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte osserva che per l'adozione della misura è sufficiente un compendio indiziario idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, senza richiedere la precisione e concordanza degli indizi come nel giudizio di merito.
Richiamato in quanto elenca le esigenze cautelari (inquinamento delle prove, fuga, reiterazione del reato). La Corte sottolinea che è sufficiente la sussistenza anche di una sola di tali esigenze per giustificare la misura cautelare.
Applicato in conseguenza della declaratoria d'inammissibilità: disciplina la condanna alle spese processuali e le somme da versare alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito riesaminare liberamente la valutazione di merito sui fatti: le censure che ripropongono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
- Per l'adozione o la conferma di misure cautelari è sufficiente un compendio di gravi indizi che fondi una qualificata probabilità di responsabilità; non è richiesta la prova piena tipica del giudizio di merito.
- L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e possono essere sindacate dalla Corte di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione.
- Le esigenze cautelari di pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione possono essere valutate singolarmente: la sussistenza di una sola è sufficiente a giustificare la misura se adeguatamente motivata.
- Eccezioni generiche alla buona fede o affermazioni non specifiche sulle modalità dei versamenti/documenti, senza confutare punto per punto il compendio indiziario motivato, sono insufficienti a superare la valutazione del giudice di merito.
- Quando si contestano la natura o la gravità di documenti (es. falso "grossolano"), la questione è prevalentemente in fatto e non è tipicamente sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
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