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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34835/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento ad esso sottesa, che la contribuente assumeva mai notificata. In primo grado la domanda era stata rigettata sul presupposto della regolare notifica della cartella; in appello la decisione era stata confermata, con affermazione della non impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo il caso di mancata o irrituale notifica della cartella. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul disconoscimento, ex art. 2719 c.c. e artt. 214, 215, 216 c.p.c., della documentazione prodotta; (2) violazione della disciplina delle notifiche via PEC ex l. 53/1994, art. 3-bis, per asserita inesistenza delle notifiche effettuate dall’agente della riscossione; (3) nullità per mancata pronuncia sull’inesistenza delle notifiche via PEC da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA; (4) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’estratto di ruolo sarebbe sempre impugnabile perché funzionale ad agire in accertamento negativo del credito e a far valere prescrizione e inesistenza della pretesa.

La decisione

La Corte ha accolto la questione preliminare relativa all’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Richiamando l’evoluzione normativa e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha affermato che, nei processi pendenti, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 consente l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in presenza delle specifiche ipotesi di pregiudizio indicate dalla legge, che nel caso concreto non risultavano dedotte né dimostrate. In difetto di un interesse attuale alla tutela immediata, è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso l’estratto di ruolo e la cartella; tale rilievo ha assorbito gli altri motivi. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro di deduzione della nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    la ricorrente lamenta omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito dei singoli motivi perché assorbiti dalla questione preliminare di ammissibilità

  • art. 2719 c.c.

    è invocato per il disconoscimento delle copie documentali prodotte

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    sono richiamati in relazione al disconoscimento della scrittura e della documentazione prodotta

  • l. 53/1994, art. 3-bis

    è richiamato come disciplina delle notifiche via PEC; la censura della ricorrente viene assorbita dal difetto di interesse all’impugnazione

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    è il parametro sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario; la Corte richiama l’evoluzione normativa ma afferma che l’estratto di ruolo è impugnabile solo nei limiti previsti dalla legge

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    è la norma centrale: la Corte afferma che la sua applicazione ai processi pendenti concretizza l’interesse alla tutela immediata solo nelle ipotesi tipizzate dal legislatore

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    ha novellato l’art. 12 d.P.R. 602/1973 introducendo il comma 4-bis, che delimita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella

  • l. 215/2021

    legge di conversione del d.l. 146/2021, che ha introdotto la disciplina sul comma 4-bis

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto

  • d.lgs. 110/2024, art. 12

    è citato come intervento successivo che amplia le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo, confermando la logica eccezionale della tutela anticipata

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse alla tutela immediata previsto dalla legge; non è sufficiente la mera contestazione della mancata notifica della cartella.
  • Il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. 602/1973, come introdotto nel 2021, non attribuisce un’impugnabilità generale dell’estratto di ruolo, ma tipizza eccezioni alla regola della non impugnabilità anticipata.
  • Quando il difetto di interesse all’azione risulta decisivo, esso assorbe le ulteriori censure relative alla notifica e alle nullità processuali o documentali.
  • In assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e definire la causa nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo originario.
  • L’onere di allegare e provare le condizioni che consentono l’impugnazione diretta del ruolo grava sul contribuente che invochi una tutela anticipata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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