Cassazione Penale, Ordinanza n. 19968/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva condannato per il delitto di resistenza. Dalla motivazione dell'ordinanza risulta che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito: in particolare, contestavano la ricostruzione della vicenda e la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ricavati dalla condotta pericolosa tenuta dall'imputato e dall'annotazione di polizia giudiziaria. Ulteriori doglianze riguardavano il trattamento sanzionatorio, ritenuto generico perché la sentenza impugnata aveva valorizzato la personalità dell'imputato e l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento di attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano meramente riproduttive di questioni già affrontate e respinte dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità. Ha inoltre ritenuto generiche le doglianze sulla pena, poiché la sentenza impugnata aveva già motivato in ordine alla personalità dell'imputato e alla mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in modo adeguato dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
- Ai fini della configurabilità del delitto contestato, l'elemento psicologico può essere desunto dalla condotta concretamente tenuta dall'agente, ove questa ne evidenzi la consapevolezza e la pericolosità.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche: non è sufficiente una contestazione generica quando la sentenza abbia già dato conto degli elementi valutati ai fini della pena e dell'assenza di dati positivi per attenuare il trattamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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