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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13239/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cristofolini, ritenuto amministratore di fatto della Domoedil s.r.l. (fallita il 15/06/2017), era stato imputato in concorso con l'amministratore di diritto Roberto Dossi per aver cagionato o aggravato il dissesto omettendo gli obblighi di tutela del patrimonio sociale (artt. 2446 e ss. c.c.) e la tempestiva istanza di fallimento, nonché per aver eseguito pagamenti preferenziali a favore di altra società riconducibile allo stesso amministratore (violazioni degli artt. 217, comma 1 n.4, 224, comma 1 nn.1 e 2, 216 comma 3 e 223 della legge fallimentare). Nel ricorso in Cassazione Cristofolini ammetteva la qualità di amministratore di fatto ma contestava che a lui potessero essere imputate le condotte penalmente rilevanti, sostenendo che le azioni contestate dovessero essere ascritte esclusivamente all'amministratore di diritto e che egli non avesse dato contributo causale alle condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondate le doglianze e ha rigettato il ricorso. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui l'amministratore di fatto è gravato della stessa gamma di doveri dell'amministratore di diritto e può essere penalmente responsabile per le condotte a lui addebitabili, sia per atti commissivi sia per omissioni. In particolare la Corte ha ritenuto che Cristofolini, consapevole della situazione economica della società, avesse l'obbligo di tutelare il patrimonio aziendale (attivandosi per ricapitalizzazione o sospensione dell'attività) e di rispettare l'ordine dei pagamenti e la par condicio creditorum, obblighi che non risultano adempiuti; perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 217

    Usata per contestare la condotta che ha cagionato o aggravato il dissesto; la Corte ha ritenuto che l'amministratore di fatto possa essere responsabile per tale fattispecie ove sussista contributo causale

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 224

    art. 224, comma 1, nn. 1 e 2

    Rilevante alle ipotesi di aggravamento del dissesto e responsabilità per omessa adozione di misure idonee; la Corte ha ritenuto applicabile anche all'amministratore di fatto

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216

    Collegata alla disciplina dei pagamenti preferenziali; la Corte ha ritenuto che i pagamenti in favore di società riconducibili all'amministratore integrino la fattispecie anche se realizzati dall'amministratore di fatto

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 223

    Norma sulle violazioni relative ai pagamenti e alla par condicio creditorum; interpretata come applicabile all'amministratore di fatto che abbia favorito creditori o soggetti collegati

  • Codice civile

    Richiamati quali doveri societari (es. obbligo di ricapitalizzazione) la cui violazione può concorrere a cagionare il dissesto; l'amministratore di fatto è tenuto a rispettare tali obblighi

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011 (Assello, Rv. 250844)

    Principio riaffermato secondo cui l'amministratore di fatto è gravato dell'intera gamma di doveri dell'amministratore di diritto e può assumere responsabilità penale per i comportamenti a lui addebitabili

Massime di principio

  • L'amministratore di fatto è assoggettato agli stessi doveri dell'amministratore di diritto e può essere penalmente responsabile per omissioni o atti commissivi che contribuiscano al dissesto.
  • La responsabilità penale per dissesto o pagamenti preferenziali può essere ravvisata quando vi sia un contributo causale, anche omissivo, alla realizzazione della condotta illecita.
  • La titolarità della società beneficiaria di pagamenti preferenziali non esclude la responsabilità dell'amministratore di fatto: conta il concreto contributo gestorio e la riconducibilità dei vantaggi.
  • In presenza di deterioramento della situazione economica, l'obbligo dell'amministratore (di fatto o di diritto) comprende l'attivazione di misure quali ricapitalizzazione, riduzione o cessazione dell'attività per tutelare i creditori.
  • La mancata richiesta tempestiva di fallimento e la violazione della par condicio creditorum sono elementi che, se provati, fondano la responsabilità penale dell'amministratore di fatto.
  • In sede di impugnazione è insufficiente negare genericamente l'imputabilità delle condotte: il ricorrente deve dimostrare l'assenza di qualsiasi contributo causale alla gestione che ha prodotto il danno.

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