Cassazione Penale, Sentenza n. 13239/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cristofolini, ritenuto amministratore di fatto della Domoedil s.r.l. (fallita il 15/06/2017), era stato imputato in concorso con l'amministratore di diritto Roberto Dossi per aver cagionato o aggravato il dissesto omettendo gli obblighi di tutela del patrimonio sociale (artt. 2446 e ss. c.c.) e la tempestiva istanza di fallimento, nonché per aver eseguito pagamenti preferenziali a favore di altra società riconducibile allo stesso amministratore (violazioni degli artt. 217, comma 1 n.4, 224, comma 1 nn.1 e 2, 216 comma 3 e 223 della legge fallimentare). Nel ricorso in Cassazione Cristofolini ammetteva la qualità di amministratore di fatto ma contestava che a lui potessero essere imputate le condotte penalmente rilevanti, sostenendo che le azioni contestate dovessero essere ascritte esclusivamente all'amministratore di diritto e che egli non avesse dato contributo causale alle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondate le doglianze e ha rigettato il ricorso. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui l'amministratore di fatto è gravato della stessa gamma di doveri dell'amministratore di diritto e può essere penalmente responsabile per le condotte a lui addebitabili, sia per atti commissivi sia per omissioni. In particolare la Corte ha ritenuto che Cristofolini, consapevole della situazione economica della società, avesse l'obbligo di tutelare il patrimonio aziendale (attivandosi per ricapitalizzazione o sospensione dell'attività) e di rispettare l'ordine dei pagamenti e la par condicio creditorum, obblighi che non risultano adempiuti; perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 217
Usata per contestare la condotta che ha cagionato o aggravato il dissesto; la Corte ha ritenuto che l'amministratore di fatto possa essere responsabile per tale fattispecie ove sussista contributo causale
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 224
art. 224, comma 1, nn. 1 e 2
Rilevante alle ipotesi di aggravamento del dissesto e responsabilità per omessa adozione di misure idonee; la Corte ha ritenuto applicabile anche all'amministratore di fatto
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216
Collegata alla disciplina dei pagamenti preferenziali; la Corte ha ritenuto che i pagamenti in favore di società riconducibili all'amministratore integrino la fattispecie anche se realizzati dall'amministratore di fatto
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 223
Norma sulle violazioni relative ai pagamenti e alla par condicio creditorum; interpretata come applicabile all'amministratore di fatto che abbia favorito creditori o soggetti collegati
Richiamati quali doveri societari (es. obbligo di ricapitalizzazione) la cui violazione può concorrere a cagionare il dissesto; l'amministratore di fatto è tenuto a rispettare tali obblighi
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011 (Assello, Rv. 250844)
Principio riaffermato secondo cui l'amministratore di fatto è gravato dell'intera gamma di doveri dell'amministratore di diritto e può assumere responsabilità penale per i comportamenti a lui addebitabili
Massime di principio
- L'amministratore di fatto è assoggettato agli stessi doveri dell'amministratore di diritto e può essere penalmente responsabile per omissioni o atti commissivi che contribuiscano al dissesto.
- La responsabilità penale per dissesto o pagamenti preferenziali può essere ravvisata quando vi sia un contributo causale, anche omissivo, alla realizzazione della condotta illecita.
- La titolarità della società beneficiaria di pagamenti preferenziali non esclude la responsabilità dell'amministratore di fatto: conta il concreto contributo gestorio e la riconducibilità dei vantaggi.
- In presenza di deterioramento della situazione economica, l'obbligo dell'amministratore (di fatto o di diritto) comprende l'attivazione di misure quali ricapitalizzazione, riduzione o cessazione dell'attività per tutelare i creditori.
- La mancata richiesta tempestiva di fallimento e la violazione della par condicio creditorum sono elementi che, se provati, fondano la responsabilità penale dell'amministratore di fatto.
- In sede di impugnazione è insufficiente negare genericamente l'imputabilità delle condotte: il ricorrente deve dimostrare l'assenza di qualsiasi contributo causale alla gestione che ha prodotto il danno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →