Cassazione Penale, Sentenza n. 37078/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 24.11.2023 per: (i) errata applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 c.p.); (ii) violazione del divieto di reformatio in pejus per aver, nella precedente sentenza d'appello (12.4.2021) aumentato la pena media per i reati 'satellite' e, dopo parziale annullamento con rinvio, rideterminato l'aumento in modo diverso; (iii) carenza di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena operato in sede di rinvio, posto che l'aumento originario era stato determinato in modo indistinto per reati di diverso disvalore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivi principali: (1) la censura sulla presunta violazione del divieto di reformatio in pejus relativa alla sentenza del 12.4.2021 è preclusa perché il primo ricorso in Cassazione aveva riguardato solo la responsabilità per alcuni reati (G e H) e non la quantificazione degli aumenti per continuazione; dunque si era formato giudicato interno su quella parte. (2) Anche nel merito, il divieto di reformatio in pejus è rispettato: la sentenza di rinvio ha rideterminato l'aumento per il reato residuo in misura complessivamente inferiore rispetto alla precedente determinazione (e rispetto al giudice di primo grado). (3) Non sussiste vizio di motivazione: la Corte territoriale ha motivato la diversa quantificazione indicando la maggior gravità del reato poi caduto (detenzione illegale di pistola) e ha applicato un aumento per il reato residuo inferiore al terzo dell'aumento complessivo precedente, misura congrua e adeguatamente spiegata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal difensore: violazione di legge penale e vizio di motivazione; la Suprema Corte registra e valuta tali censure ma le ritiene infondate o precluse ove non oggetto del primo ricorso.
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte valuta la corretta applicazione della continuazione e la determinazione degli aumenti di pena derivanti dall'unificazione dei reati, ritenendo legittima la diversa ripartizione/quantificazione conseguente alla caducazione di alcuni reati 'satellite'.
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in pejus in sede di appello e limiti nel giudizio di rinvio: la Corte sottolinea che, se l'appello dell'imputato è accolto per reati concorrenti, la pena complessiva deve essere diminuita; il giudice di rinvio non può riesaminare questioni non devolute alla Cassazione con il primo ricorso e deve rispettare i limiti posti dall'art. 597, comma 4.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 29358 del 22/3/2019)
Principio secondo cui, dopo annullamento con rinvio, non può essere dedotta in sede successiva una questione non devoluta con il ricorso che ha determinato l'annullamento e che non è stata oggetto di attenzione dalla sentenza impugnata; tale principio è applicato per escludere la riproposizione della censura sulla quantificazione degli aumenti.
Massime di principio
- Se con il primo ricorso in Cassazione si contesta solo alcuni aspetti della sentenza (es. responsabilità per determinati reati), le parti della sentenza non impugnate diventano in linea di massima giudicate e non possono essere riesaminate nel successivo giudizio di rinvio.
- Il divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.) limita il potere del giudice di rinvio: è ammesso modificare la quantificazione delle pene per i reati in continuazione purché la pena complessiva non risulti peggiorata e si rispetti il perimetro delle questioni devolute alla Cassazione.
- Quando la struttura della continuazione muta per effetto di una sentenza che elimina alcuni reati, il giudice di rinvio può rideterminare l'aumento per i reati residui anche in modo non proporzionale rispetto alla ripartizione originaria, purché la nuova quantificazione sia motivata e non comporti un aumento complessivo della pena.
- Le censure nuove, non sollevate nel ricorso che ha ottenuto l'annullamento con rinvio, sono in genere precluse: le parti devono proporre in Cassazione tutte le doglianze che intendono veder riesaminate.
- La Corte di legittimità esercita un sindacato limitato sulla motivazione degli aumenti di minima entità; se la motivazione è logica e coerente (es. indicazione della maggiore gravità di un reato poi caduto), il vizio di motivazione difficilmente è ritenuto sussistente.
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