Ordinanza n. 3107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’esclusione dalla graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I candidati hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sostenendo la lesione della propria posizione derivante dal meccanismo di formazione delle graduatorie introdotto dal d.m. n. 1115/2025. La disciplina avrebbe ampliato la platea degli ammessi consentendo l’inserimento anche di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti; i ricorrenti hanno contestato la mancata applicazione della deroga alla propria situazione, pur non avendo conseguito alcuna sufficienza negli esami di profitto, prospettando quindi l’illegittimità della loro esclusione e chiedendo la riforma della reiezione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo congruamente motivata l’ordinanza del TAR e infondato l’appello. La disciplina del d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, presuppone comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto, requisito minimo indefettibile. Poiché i ricorrenti non avevano conseguito alcuna sufficienza, essi restano fuori dal perimetro applicativo della deroga. Il giudice ha inoltre ritenuto che l’obiettivo della tendenziale copertura dei posti debba essere bilanciato con l’esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica e che le scelte amministrative, espressione di discrezionalità tecnica, non risultino allo stato manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Sono state lasciate salve le valutazioni di merito del giudizio di primo grado. Confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare disposta dal TAR; le spese dell’appello sono state invece integralmente compensate per la novità della procedura.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina consente l’inserimento in graduatoria di candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile.
Massime di principio
- Una disciplina che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria, consentendo di non raggiungere la sufficienza in tutti gli insegnamenti, può mantenere quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.
- La finalità di assicurare la tendenziale copertura dei posti disponibili deve essere bilanciata con l’esigenza di garantire un livello minimo di preparazione accademica; tale finalità non impone l’ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi.
- Le scelte dell’amministrazione in materia di requisiti e formazione di graduatorie, quando attengono a valutazioni tecnico-organizzative, sono sindacabili in sede cautelare solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- In sede di appello cautelare, la conferma dell’ordinanza di primo grado è giustificata quando essa risulti congruamente motivata e le censure non evidenzino un fumus sufficientemente consistente, restando impregiudicate le valutazioni proprie del giudizio di merito.
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