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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8968/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per il ruolo di "palo" in due furti in abitazione, denunciando inosservanza di legge e vizi di motivazione con riguardo all'idoneità probatoria dei dati ricavati dai tabulati telefonici (contatti e celle agganciate). Sosteneva che tali dati non erano sufficienti a comprovare la sua compartecipazione ai reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la condanna in appello si fondava esclusivamente sui dati esteriori del traffico telefonico acquisiti con decreto del pubblico ministero (chiamate e celle) e che la motivazione non soddisfaceva il nuovo parametro legislativo introdotto dal d.l. n. 132/2021, conv. con l. n. 178/2021 (in particolare il comma 1-bis). Pur riconoscendo che i reati contestati rientrano nel catalogo per cui i tabulati possono essere utilizzati, la Corte ha osservato che i tabulati acquisiti prima del 30/09/2021 possono essere utilizzati "unitamente ad altri elementi di prova"; non potendo i tabulati da soli fondare la condanna, la sentenza di merito è stata annullata con rinvio affinché il giudice di rinvio adegui la decisione alla nuova regola di valutazione e verifichi la presenza di elementi di riscontro idonei a corroborare i tabulati.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 15

    Protegge la libertà e segretezza delle comunicazioni incluse le informazioni esterne (identità, tempo, luogo). Richiede garanzie (atto dell'autorità giudiziaria e motivazione) per la loro acquisizione.

  • D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), art. 132

    Disciplina l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico; definisce requisiti e termini di conservazione e, nella formulazione modificata, rimanda alle modalità di autorizzazione giudiziale per l'acquisizione.

  • D.l. n. 132 del 2021, art. 1

    Ha ridefinito i limiti per l'acquisizione dei dati di traffico per indagini penali, circoscrivendoli a "forme gravi di criminalità" e prevedendo controllo giudiziale ex ante (o convalida).

  • Legge di conversione n. 178 del 2021 (comma 1-bis art. 1 D.l. 132/2021)

    i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 "possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova"

    Introduzione di una norma transitoria che limita l'utilizzabilità dei tabulati acquisiti prima del 30/09/2021: sono ammessi solo per specifici reati e solamente se corroborati da altri elementi probatori; tale regola vale "per il passato".

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-746/18 (2 marzo 2021)

    Stabilisce che la direttiva sulla riservatezza delle comunicazioni vieta accessi generalizzati ai dati di traffico/ubicazione e richiede che il controllo preventivo sull'accesso sia effettuato da un giudice o autorità indipendente; ha motivato l'intervento normativo italiano.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 81/1993

    Ha distinto i dati esteriori delle comunicazioni dalle intercettazioni di contenuto, affermando che l'acquisizione dei primi ricade comunque nella tutela dell'art. 15 Cost. e richiede un atto dell'autorità giudiziaria motivato e proporzionato.

  • Cass. Sezioni Unite (Gallieri) sent. n. 21/1998 e successive pronunce (D'Amuri, Tammaro)

    Hanno affermato che i tabulati telefonici sono dati esterni alla comunicazione acquisibili con decreto motivato dell'autorità giudiziaria; in mancanza di tale atto opera l'inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.) e il controllo giurisdizionale può recuperarsi in ogni stato e grado.

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Prevede la sanzione di inutilizzabilità per le prove acquisite in violazione di diritti costituzionali; i tabulati acquisiti senza i requisiti possono essere esclusi.

Massime di principio

  • I "tabulati" che contengono dati esteriori del traffico (numeri, data/ora, durata, celle) rientrano nella tutela dell'art. 15 Cost. e richiedono garanzie procedurali: atto motivato dell'autorità giudiziaria.
  • I dati di traffico acquisiti prima del 30/09/2021 con decreto motivato del pubblico ministero possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo per i reati elencati dal d.l. 132/2021 (forme gravi) e "unitamente ad altri elementi di prova"; non possono da soli fondare una condanna.
  • Se la sentenza di merito si fonda esclusivamente su tabulati privi di adeguata corroborazione, la Cassazione annullerà con rinvio per nuovo esame alla luce del comma 1-bis.
  • L'illegittima acquisizione dei tabulati (mancanza di decreto motivato o violazione delle garanzie) può determinare l'inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni grado.
  • Per "altri elementi di prova" richiesti dalla norma transitoria non è necessaria una tipologia predeterminata: possono essere prove dirette o indirette, storiche o logiche, purché idonee a corroborare i dati di traffico nella valutazione probatoria unitaria.
  • In casi simili il giudice di merito deve esplicitare nella motivazione come i tabulati vengono integrati e confermati da ulteriori elementi; la mera indicazione dei contatti e della presenza nella cella non è, di norma, sufficiente a fondare la responsabilità.

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