Cassazione Penale, Sentenza n. 1309/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare (misura alternativa) pronunciato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Marciano, collaboratore di giustizia condannato per reati gravissimi (rapina aggravata, omicidio aggravato ex art. 416 bis c.p., sevizie, sequestro di persona, reati in materia di armi, soppressione di cadavere e reati in materia di stupefacenti con agevolazione mafiosa) con pena di 27 anni e 4 mesi in esecuzione dal 7/4/2016, ha contestato il vizio di motivazione del provvedimento di rigetto, sostenendo che il Tribunale non avrebbe preso in adeguata considerazione il percorso rieducativo e i numerosi permessi premio già concessi, elementi che a suo avviso dimostrerebbero il ravvedimento e la idoneità alla misura alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza adeguata e coerente: il giudice di merito ha considerato la gravità dei reati, il comportamento successivo (tra cui una latitanza di quattro anni in Olanda non adeguatamente chiarita), la genesi della collaborazione e gli atti posti in visione (relazioni), concludendo che, benché siano stati concessi numerosi permessi premio, tali elementi non sono allo stato sufficienti per ritenere dimostrato il "ravvedimento" richiesto per l'applicazione della misura alternativa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la collaborazione non produce una presunzione automatica di ravvedimento e che occorrono ulteriori e specifici elementi che dimostrino, anche con mera probabilità ragionevole, la sua effettiva sussistenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82, art. 16-nonies, comma 3
prescrive il requisito del "ravvedimento" ai fini della concessione di benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia
Il requisito del "ravvedimento" non può essere presunto automaticamente in forza della sola collaborazione o dell'assenza di rapporti persistenti con la criminalità organizzata: è necessaria la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, che dimostrino positivamente, anche in termini di mera probabilità ragionevole, l'effettiva esistenza del ravvedimento
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01)
richiamata come principio consolidato secondo cui la collaborazione non determina di per sé la presunzione di ravvedimento
Conferma interpretativa che la Corte richiede elementi ulteriori e specifici oltre alla collaborazione per riconoscere i benefici ai collaboratori; la sentenza di merito che valuta negativamente l'idoneità degli elementi prodotti non è sindacabile ove la motivazione sia logica e coerente
Massime di principio
- La semplice collaborazione con la giustizia non basta, di per sé, a dimostrare il "ravvedimento" necessario per ottenere benefici penitenziari o misure alternative: servono elementi concreti e specifici che ne attestino l'effettiva sussistenza
- La gravità dei reati e comportamenti successivi non chiariti (es. periodi di latitanza) pesano fortemente nella valutazione dell'idoneità a misure alternative e possono giustificare l'approfondimento e la necessità di un periodo di osservazione
- I permessi premio e il buon comportamento in carcere sono fattori rilevanti ma non necessariamente decisivi: vanno valutati insieme ad altri indicatori (verifiche, colloqui, monitoraggio della revisione critica del reo) e, se insufficienti, possono portare al rigetto della misura alternativa
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione del percorso rieducativo; tale valutazione, se motivata con coerenza e logicità, è difficilmente sindacabile in sede di impugnazione
- In situazioni analoghe è prudente documentare in modo dettagliato e multiprospettico il percorso di ravvedimento (relazioni psico-sociali, certificazioni di lavori/attività, testimonianze, chiarimenti su comportamenti pregressi quali latitanze) e prevedere una sperimentazione graduale dei benefici con monitoraggio continuo
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