Cassazione Penale, Sentenza n. 20015/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Varnelli ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 25/11/2014 (divenuta irrevocabile il 06/11/2020) per il reato previsto dall'art. 181 d.lgs. n. 42/2004, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23/03/2016. La difesa sosteneva che, alla luce della pronuncia costituzionale, al reato dovesse applicarsi il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto per le contravvenzioni (art. 181, comma 1), chiedendo quindi la rideterminazione della pena. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che i fatti accertati nel processo di cognizione riguardavano la realizzazione di un manufatto con superficie di 1.200 mq e altezza di 2,2 m, con cubatura superiore a 1.000 mc; pertanto la fattispecie resta riconducibile al comma 1-bis (delitto) e non alla contravvenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la questione fosse già adeguatamente trattata nell'ordinanza impugnata e che la valutazione di fatto sulla volumetria (superiore a 1.000 mc) esclude l'applicabilità del trattamento più favorevole derivante dalla sentenza della Consulta. Perciò il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non trovandosi prova di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, è stato altresì disposto che versi, in via equitativa, euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1
Il comma primo configura la contravvenzione per interventi abusivi su beni vincolati paesaggisticamente; applicabile agli interventi che non superano i limiti volumetrici indicati nel comma 1-bis.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis
Il comma 1-bis integra un delitto solo nella ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici previsti (es. volumetria superiore a 1.000 mc); se tali limiti sono superati, la fattispecie non si avvicenda nella contravvenzione favorevole.
Sentenza Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016
Dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis; la pronuncia opera in modo da rendere applicabili sanzioni più lievi per le ipotesi che non rientrino nei limiti volumetrici indicati dal comma 1-bis.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla legittimità dell'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende quando non si rilevi colpa grave.
Cass. Sez. 3, n. 33047 del 19/04/2016 (Rv. 268033)
Giurisprudenza di riferimento secondo cui, nel campo dei reati paesaggistici, il comma primo sanziona gli interventi abusivi in senso generale mentre il comma 1-bis richiede il superamento di specifici limiti volumetrici per configurare il delitto.
Massime di principio
- La pronuncia della Corte costituzionale che restringe la portata punitiva di una norma produce effetti favorevoli solo per le fattispecie materiali che rientrino effettivamente nella nuova delimitazione normativa; non opera automaticamente se i fatti accertati superano i parametri indicati.
- In sede esecutiva e in cassazione le valutazioni di fatto compiute nel processo di cognizione (es. determinazione di volumetria dell'opera) hanno efficacia vincolante salvo specifiche e documentate allegazioni contrarie; contestazioni generiche sono insufficienti.
- Per ottenere la rideterminazione della pena a seguito di una sentenza costituzionale favorevole è necessario dimostrare che i fatti concreti ricadano nella fattispecie più favorevole (es. volumetria <= soglia indicata).
- Ricorsi che si limitano a riproporre argomentazioni già valutate dal giudice dell'esecuzione senza nuovi elementi di fatto o di diritto rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La presentazione di ricorso manifestamente infondato in Cassazione può comportare l'addebito delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, se non si riscontra colpa grave, anche l'obbligo di versare una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
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