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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25630/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo: vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla legittimazione alla proposizione della querela. La ricorrente deduceva che la Corte d'appello avrebbe identificato, per parte del contenuto del post offensivo, la figlia della querelante (Malfeo Eliana) e tuttavia avrebbe ritenuto valida la querela presentata da Di Feo Rosanna, deducendo incoerenza nella individuazione della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello, con motivazione corretta e priva di vizi logico-giuridici, avesse compiuto una valutazione complessiva e coerente del compendio probatorio, individuando in parte le offese rivolte alla figlia Malfeo Eliana e, per le espressioni residue e per il contesto locale e lavorativo, la persona offesa nella costituita parte civile, Di Feo Rosanna. Pertanto è stata confermata la condanna passata in giudicato (pena, risarcimento del danno e refusione delle spese a favore della parte civile). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, cod. pen.

    Riferimento al reato di diffamazione commesso mediante pubblicazione su mezzi di diffusione (nel caso, pubblicazione online su Facebook). La Corte ha applicato la norma alla vicenda valutando l'identificabilità della persona offesa nel contesto del post.

  • art. 13 L.47/1948 in relazione all'art.1 L.62/2001

    art. 13 L.47/1948 in relazione all'art. 1 L.62/2001

    Richiamo alle norme sulla stampa e sui mezzi di diffusione che integrano l'ambito applicativo della diffamazione a mezzo stampa/mezzi di comunicazione, esteso dalla giurisprudenza anche ai mezzi informatici e ai social network, come valutato nel caso concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che delimita il sindacato della Cassazione: vieta di rimettere in discussione la valutazione di merito delle risultanze istruttorie attraverso una diversa lettura dei fatti. La Corte ha richiamato questo principio per escludere la rinnovata valutazione delle prove invocata dalla ricorrente.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente ad art. 606 come limite all'attività cognitiva della Cassazione sul punto delle valutazioni di fatto e dell'attendibilità delle prove; usato per sottolineare la preclusione alla riconsiderazione dei fatti in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In casi di diffamazione online l'identificazione della persona offesa si effettua valutando complessivamente il contenuto, il contesto, i riferimenti personali e temporali e la portata dell'offesa; non è necessaria la menzione esplicita del nome se il destinatario risulta identificabile con ragionevole certezza dal contesto.
  • La querela è ammissibile se emerge che il post, pur rivolto a una cerchia indeterminata, era in concreto idoneo a far riconoscere la persona offesa a un pubblico locale o professionale; elementi quali precedenti denunce, notizie locali e dichiarazioni di testimoni rafforzano l'identificazione.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento per mera diversa valutazione delle prove: i motivi devono prospettare vizi di diritto o nullità procedurali, non una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Chi impugna in cassazione deve quindi puntare su errori di diritto, incoerenze logiche manifeste nella motivazione o violazioni procedurali, non sulla rivalutazione dell'attendibilità delle prove.
  • Per la difesa in casi simili è utile contestare specificamente eventuali errori di diritto o di motivazione formale (contraddizioni manifeste, insufficienza logica della motivazione), e fornire elementi che mostrino l'impossibilità di identificare la parte offesa dal contenuto del messaggio.
  • Per la parte offesa, raccogliere prove della diffusione locale, dichiarazioni di persone informate sui fatti e riferimenti storici (es. precedenti denunce o vicende note) rafforza la legittimazione della querela e la possibilità di procedibilità dell'azione penale.

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