Cassazione Civile, Ordinanza n. 21469/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Una banca aveva concesso credito a una società; il rimborso era garantito da alcuni soggetti tramite fideiussione. In seguito questi garanti, insieme alle rispettive coniugi, avevano costituito un fondo patrimoniale. Ritenendo che tale operazione fosse pregiudizievole per la propria garanzia, la banca aveva agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci gli atti di costituzione del fondo. I convenuti avevano eccepito: 1) l'inesistenza del credito per nullità delle fideiussioni omnibus, stipulate in violazione della normativa antitrust; 2) la nullità parziale delle fideiussioni e l'erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c.; 3) la mancata legittimazione passiva delle coniugi, assumendo che i beni conferiti nel fondo erano personali e appartenenti a terzi non debitori. La Corte d'appello aveva accolto la revocatoria ritenendo che bastasse un credito controverso e che le questioni sulla nullità della fideiussione fossero estranee al giudizio revocatorio. Con il ricorso per cassazione i garanti hanno denunciato la violazione delle norme in tema di contratto, nullità, fideiussione, tutela antitrust, revocatoria, onere processuale e legittimazione, sostenendo che il giudice della revocatoria dovesse invece esaminare la nullità del titolo del credito, perché pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria, e che tale nullità fosse stata tempestivamente eccepita e comunque rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse errato nel considerare estranee al giudizio revocatorio le questioni relative alla nullità del titolo del credito. Ha affermato che, se è vero che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi, ciò non impedisce al debitore convenuto di contestare la validità del titolo da cui il credito deriverebbe. Ha inoltre rilevato che la nullità delle fideiussioni era stata eccepita in modo specifico già nel primo grado e ribadita in appello, sicché non poteva essere dichiarata tardiva. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sui requisiti del contratto, in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni
richiamato come norma sulla nullità del contratto o delle clausole
richiamato in relazione alla nullità parziale delle fideiussioni
richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità
richiamato quale termine di decadenza del creditore garante, la cui applicabilità dipenderebbe dalla validità della clausola derogatoria
disciplina l'azione revocatoria; la Corte ribadisce che può essere esercitata anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi
richiamato come parametro della dedotta nullità antitrust delle clausole fideiussorie
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al contraddittorio
richiamato nei motivi di ricorso per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nei motivi di ricorso in tema di disponibilità e valutazione delle prove
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle memorie conclusionali
citato dalla Corte per distinguere la situazione di dipendenza del titolo da quella di pregiudizialità
Cass. n. 15275/2023
richiamata per chiarire che il precedente non esclude l'eccezione di nullità del titolo nel giudizio revocatorio
Cass. n. 4175/2020
richiamata per escludere che una mera contestazione fattuale, non specificamente formulata come eccezione, sia rilevabile d'ufficio in cassazione
Massime di principio
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere proposta anche quando il credito del revocante sia soltanto eventuale o litigioso; ciò non esclude, però, che il convenuto possa contestare la validità del titolo da cui quel credito deriva.
- Nel giudizio revocatorio, la prova dell'esistenza di un credito controverso è concettualmente distinta dalla validità del titolo costitutivo del credito: la prima può bastare per legittimare l'azione, ma la seconda resta oggetto di eccezione difensiva ammissibile e rilevante se specificamente dedotta.
- La nullità del titolo del credito, ove dedotta in modo specifico e tempestivo, non è una questione estranea al giudizio revocatorio e deve essere esaminata dal giudice, perché incide sul fondamento stesso della pretesa creditoria azionata in revocatoria.
- La nullità contrattuale, quando sia stata già specificamente eccepita nei gradi di merito, non può essere dichiarata tardiva per il solo fatto di essere ribadita in comparsa conclusionale o in memoria di replica.
- Se una clausola fideiussoria è nulla per contrasto con la disciplina antitrust, il giudice di merito deve accertare in fatto se la nullità sia totale o parziale e, solo dopo tale verifica, stabilire se operi la disciplina legale sostitutiva, incluso l'eventuale art. 1957 c.c.
- Nel giudizio di legittimità, un precedente che afferma la proponibilità dell'azione revocatoria anche rispetto a crediti litigiosi non implica che sia preclusa la contestazione della nullità del titolo del credito nel medesimo giudizio; i due piani, della proponibilità dell'azione e della fondatezza del credito, restano distinti.
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