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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34868/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nel procedimento penale per ricettazione e autoriciclaggio sono stati sottoposti a sequestro vari materiali rinvenuti nell'autodemolizione gestita dall'indagato, tra cui quattro carrelli elevatori. Il P.M. ha disposto la restituzione della maggior parte dei beni ma ha ritenuto non dimostrabile la proprietà di un quarto carrello elevatore e, considerata l'ipotesi di vendita non economica, ha ordinato la distruzione di quel bene. Capuano ha proposto opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p.; il G.i.p. ha respinto l'opposizione sostenendo che l'indagato non avesse provato il diritto alla restituzione. In cassazione il ricorrente ha censurato la motivazione come meramente assertiva e ha sottolineato specifiche questioni di identificazione matricolare (errata trascrizione del numero di telaio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza impugnata presentasse una motivazione meramente apparente. Ha osservato che il G.i.p., pur potendo accertare la titolarità prima di disporre la restituzione, non ha chiarito le ragioni per cui ha trattato diversamente i vari carrelli elevatori, tutti pertinenti all'attività di autodemolizione dell'indagato. Inoltre non ha dato risposta alla questione specifica relativa all'identificazione matricolare del bene. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al medesimo giudice per una rinnovata e congrua valutazione.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, codice di procedura penale

    Disciplina l'opposizione alla restituzione delle cose sequestrate; nel procedimento il giudice deve valutare la titolarità del richiedente e motivare adeguatamente la decisione sulla restituzione

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 4606 del 16/01/2003, Gelli, Rv. 223337-01)

    Se l'appartenenza al luogo del sequestro non crea di per sé presunzione di titolarità

    Principio secondo cui il possesso o la disponibilità del luogo del sequestro non costituisce prova automatica della proprietà degli oggetti sequestrati; il giudice deve comunque motivare l'accertamento della titolarità

Massime di principio

  • Nel procedimento per la restituzione di cose sequestrate il giudice ha il dovere di accertare la titolarità del richiedente e di motivare compiutamente le ragioni che fondano l'eventuale diniego.
  • La mera affermazione senza adeguata istruttoria o spiegazione costituisce vizio di motivazione e può essere censurata in sede di legittimità.
  • Quando più beni simili, pertinenti alla stessa attività, sono trattati in modo diverso (restituzione di alcuni e distruzione di altri), il giudice deve indicare motivazioni specifiche che giustifichino la differenziazione.
  • Eventuali contestazioni relative all'identificazione materiale del bene (es. numero di telaio) devono essere esaminate e motivate espressamente dal giudice; l'omissione può portare all'annullamento dell'atto.
  • La decisione di distruggere un bene per inutilità economica della vendita richiede una valutazione documentata dell'economicità dell'alienazione e della titolarità; in mancanza la misura può essere ritenuta ingiustificata.

Testo integrale

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