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Parere

Parere n. 270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l'annullamento: a) del decreto n. 1484 del 27 marzo 2023 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo; b) del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 89437/2022; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e soprattutto conseguenziali.

Giustizia amministrativa202400114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Ministero della difesa n. 1484 del 27 marzo 2023, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 89437/2022 e degli atti connessi, relativi al diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia cervicale diagnosticata dalla Commissione medica ospedaliera e della conseguente concessione dell’equo indennizzo. Ha dedotto, da un lato, sviamento, falso presupposto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il Comitato di verifica non avrebbe esplicitato l’iter tecnico-specialistico seguito né considerato adeguatamente le mansioni svolte dal 2002 al 2009; dall’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L’Amministrazione ha inoltre sostenuto la tardività della domanda. La Sezione ha dovuto stabilire: il momento dal quale decorresse il termine di sei mesi per la domanda; i limiti del sindacato sul parere medico-legale del Comitato di verifica; l’idoneità dell’attività di servizio a integrare causa o concausa efficiente e determinante della patologia; l’applicabilità del preavviso di rigetto in presenza di un parere obbligatorio e vincolante.

Il parere

La Sezione ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività, individuando la piena conoscenza della patologia e del danno permanente non nella risonanza magnetica del 30 giugno 2021, che aveva evidenziato la protrusione discale, ma nel referto del 3 ottobre 2022, relativo alla radicolopatia cronica omolaterale. Ha respinto il motivo relativo al difetto di motivazione e istruttoria, rilevando che il parere del Comitato di verifica costituisce la sintesi delle valutazioni mediche precedenti, è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione e può essere sindacato soltanto in presenza di vizi procedimentali, manifesta irragionevolezza metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive. Nel caso concreto, la motivazione del Comitato, fondata sulla natura artrosica e degenerativa della patologia, sull’assenza di traumi o microtraumi continuativi comprovati e sulla compatibilità con l’età del ricorrente, non è stata ritenuta manifestamente irragionevole né viziata da travisamento o carenza istruttoria. Il ricorrente non ha provato che le mansioni svolte fossero eccezionali, gravose per intensità e durata o causalmente prevalenti rispetto ai fattori ordinari di rischio lavorativo. È stato respinto anche il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto, poiché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento, essendo l’Amministrazione vincolata al parere del Comitato. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Tardività della domanda

L’eccezione dell’Amministrazione è infondata. Il termine di sei mesi decorre dalla piena conoscenza della patologia e dei suoi effetti permanenti. Nel caso concreto tale conoscenza è stata individuata nel referto del 3 ottobre 2022, relativo alla radicolopatia cronica omolaterale, e non nel referto del 30 giugno 2021, che attestava soltanto la protrusione discale senza dimostrare la piena definizione diagnostica né la consapevolezza di un danno permanente.

Difetto di motivazione e di istruttoria del parere del Comitato

Il motivo è infondato. Il parere del Comitato di verifica, obbligatorio e vincolante, non è risultato affetto da manifesta irragionevolezza metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive. La motivazione relativa alla natura artrosica e degenerativa della patologia, all’assenza di traumi o microtraumi continuativi comprovati e alla compatibilità dell’infermità con l’età del ricorrente è stata ritenuta coerente con gli elementi acquisiti.

Rilevanza delle mansioni e delle condizioni di servizio

Il ricorrente non ha dimostrato che le prestazioni svolte fossero notevolmente eccedenti le normali mansioni, gravose per intensità e durata o causalmente prevalenti nell’insorgenza della patologia. Disagi, fatiche e stress generici, in quanto fattori ordinari della prestazione lavorativa, non sono sufficienti a configurare una causa o concausa efficiente e determinante.

Omessa comunicazione del preavviso di rigetto

Il motivo è infondato. Nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’Amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto quando il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante, poiché l’eventuale partecipazione dell’interessato non potrebbe modificare il contenuto del provvedimento finale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Attribuisce alla Commissione medica ospedaliera il giudizio diagnostico sull’infermità e sull’eventuale ascrivibilità tabellare, mentre affida al Comitato di verifica l’accertamento del nesso causale tra patologia e attività lavorativa.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non impone il preavviso di rigetto quando l’Amministrazione è vincolata da un parere obbligatorio e vincolante e la partecipazione procedimentale non potrebbe incidere sull’esito.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 1

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla piena conoscenza non soltanto dell’esistenza della patologia, ma anche della sua compiuta caratterizzazione e dell’eventuale danno permanente; la mera conoscenza di un’alterazione diagnostica iniziale non è sufficiente quando non dimostri tali elementi.
  • Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, salvo la possibilità di richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale l’Amministrazione resta comunque tenuta ad adeguarsi.
  • Il sindacato sul parere medico-legale del Comitato di verifica non può estendersi al merito della valutazione tecnica e può riguardare soltanto vizi procedimentali, manifesta irragionevolezza metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze fattuali potenzialmente decisive.
  • La mera opinabilità della valutazione medico-legale o il semplice dissenso del dipendente, anche se accompagnato da documentazione sanitaria di parte, non dimostrano di per sé l’illegittimità del parere del Comitato, in assenza di anomalie macroscopiche della valutazione.
  • La normale attività di servizio non costituisce causa o concausa efficiente e determinante di un’infermità se non sono provate condizioni eccezionali, particolarmente gravose per intensità e durata, causalmente rilevanti rispetto all’insorgenza o all’aggravamento della patologia.
  • Quando il provvedimento finale è rigidamente vincolato a un parere obbligatorio e vincolante, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina illegittimità se l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto dispositivo.

Diniego del riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dipendente pubblico contro il Ministero della difesa per l’annullamento del decreto ministeriale n. 1484 del 27 marzo 2023, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 89437/2022 e degli atti connessi. Il provvedimento aveva negato sia la dipendenza da causa di servizio della patologia cervicale sia la concessione dell’equo indennizzo.

Fatti e procedimento amministrativo

A seguito della domanda presentata il 18 febbraio 2022, la Commissione medica ospedaliera di Milano aveva diagnosticato una discopatia cervicale C3-C4-C5 con stenosi foraminale sinistra e radicolopatia cronica omolaterale, ritenendola ascrivibile alla Tabella B. Il Comitato di verifica, con parere del 14 marzo 2023, aveva escluso la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio. Il Ministero della difesa si era conformato a tale valutazione, respingendo l’istanza anche per ritenuta intempestività della domanda.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria del parere e del decreto, sostenendo che non sarebbe stato esplicitato il percorso tecnico-specialistico seguito e che non sarebbero state adeguatamente valutate le mansioni svolte dal 2002 al 2009, in contesti tecnico-operativi e di stress. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

Contraddittorio nel procedimento consultivo

La Sezione ha rilevato che il contraddittorio è stato rispettato. La relazione istruttoria del Ministero è stata trasmessa al ricorrente, al quale è stato assegnato un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni; il ricorrente non ha depositato repliche.

Decorrenza del termine per la domanda

L’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione è stata respinta. Il termine di sei mesi non decorreva dal 30 giugno 2021, data della risonanza magnetica che aveva evidenziato la protrusione discale. Tale referto attestava infatti soltanto l’esistenza dell’alterazione, senza dimostrare la completezza dell’accertamento diagnostico né la conoscenza di un danno permanente.

La piena conoscenza della patologia è stata invece individuata nel 3 ottobre 2022, data del referto che aveva diagnosticato la radicolopatia cronica omolaterale. La domanda è stata quindi ritenuta tempestiva.

Ruolo del Comitato di verifica e limiti del sindacato

La Sezione ha richiamato la ripartizione delle competenze prevista dal d.P.R. n. 461/2001: la Commissione medica ospedaliera accerta e qualifica l’infermità, mentre il Comitato di verifica valuta il nesso causale tra patologia e attività lavorativa.

Il parere del Comitato costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi formulati dagli organi sanitari precedenti. Esso è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, che deve conformarsi alle sue conclusioni, salvo richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato.

Il sindacato sulla valutazione medico-legale è circoscritto ai vizi del procedimento, alla manifesta irragionevolezza metodologica, al travisamento dei fatti e all’omessa considerazione di circostanze idonee a incidere sulla decisione. Non può invece estendersi al merito della valutazione tecnica. La mera opinabilità della conclusione o il dissenso del dipendente, anche se sostenuto da documentazione medica di parte, non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità del parere in assenza di anomalie macroscopiche.

Valutazione della patologia e delle condizioni di servizio

Nel caso concreto, il Comitato aveva escluso il nesso causale rilevando che la patologia cervicale era di natura artrosica e riconducibile a fattori degenerativi endogeno-costituzionali o traumatici, senza che fossero stati comprovati traumi o microtraumi continuativi derivanti dal servizio. La patologia era stata ritenuta compatibile con l’età del soggetto e non rapportabile al servizio neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.

La Sezione ha considerato tale motivazione coerente e non manifestamente irragionevole. Il ricorrente non aveva provato che le mansioni effettivamente svolte fossero eccezionalmente gravose, notevolmente eccedenti quelle ordinarie o causalmente prevalenti nell’insorgenza dell’infermità. Disagi, fatiche e momenti generici di stress costituiscono fattori ordinari della prestazione lavorativa e non sono sufficienti, da soli, a dimostrare una causa o concausa di servizio.

Omesso preavviso di rigetto

È stato respinto anche il motivo relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il carattere obbligatorio e vincolante del parere del Comitato esclude l’obbligo di preavviso quando l’eventuale partecipazione dell’interessato non potrebbe modificare il contenuto del provvedimento finale.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, in applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRapporto di impiego non privatizzatoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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