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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11056/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa di regolamento di confini tra il fondo di proprietà di Pasqualino Carbone e quello di FINIM, con particolare riferimento a una striscia di terreno di circa 2 metri e alla collocazione di un pozzo. Il Tribunale di primo grado aveva identificato la linea di confine conformemente alle mappe catastali e ai termini materiali; FINIM ha appellato contestando la metodologia della CTU di primo grado. In appello è stata disposta nuova consulenza (si è fatto riferimento al frazionamento del 1958) che ha corretto errori metodologici della prima CTU e ha ricostruito la linea di confine; la Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello di FINIM sul piano tecnico ma, complessivamente, ha ritenuto che la soluzione definitiva risultasse più coerente con le istanze di Carbone, riformando la pronuncia sulle spese nella misura indicata. FINIM ha proposto ricorso per cassazione contestando, in particolare, il riparto delle spese (art. 91 c.p.c. ecc.) e la modifica d'ufficio delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di FINIM. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'erroneo riparto delle spese, richiamando i principi tipici dell'azione di regolamento di confini (posizione sostanzialmente paritaria delle parti, possibilità per il giudice di determinare il confine in base agli elementi più attendibili e valore sussidiario degli atti catastali) e il potere discrezionale del giudice del merito nel determinare le proporzioni di soccombenza e la liquidazione delle spese. Ha inoltre respinto la censura relativa alla presunta violazione del principio del tantum devolutum, ricordando che la decisione di appello che accoglie il gravame permette al giudice di ri-liquidare le spese dell'intero giudizio. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e FINIM è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione in favore di Carbone (e all'ulteriore contributo unificato se dovuto ai sensi del DPR n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla determinazione del soccombente ai fini del riparto delle spese. La Corte ha ritenuto che, nell'azione di regolamento di confini, la valutazione di quale parte sia soccombente spetti al giudice di merito in funzione dell'accoglimento o meno della prospettazione di ciascuna parte.

  • art. 92 c.p.c.

    Riferito al potere del giudice di determinare le proporzioni della soccombenza e di ripartire o compensare le spese; la Corte ha confermato che tale valutazione è discrezionale e sottratta a sindacato di legittimità salvo nullità di motivazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Citato in relazione alle domande di risarcimento danni proposte nel gravame incidentale (rigettate); utilizzato per ricordare che la Corte d'Appello ha respinto le pretese risarcitorie avanzate da una delle parti.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater) e art. 1-bis dello stesso art. 13

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, applicabili ratione temporis al giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nelle azioni di regolamento di confini le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria: entrambe devono allegare e documentare elementi utili, ma il giudice può determinare il confine in base agli elementi che ritiene più attendibili; il catasto ha valore sussidiario.
  • Il consulente tecnico d'ufficio deve adottare metodologie corrette (tenendo conto, se necessario, di frazionamenti storici e mappe d'impianto); errori metodologici possono giustificare nuova CTU in sede di appello.
  • La determinazione della soccombenza per la liquidazione delle spese è discrezionale e poggia sulla verifica di quale prospettazione sia stata in concreto disattesa; non è richiesta una corrispondenza matematicamente proporzionale tra misura della domanda accolta e riparto delle spese.
  • Il giudice d'appello, se accoglie il gravame anche parzialmente, può rideterminare le spese dell'intero giudizio; il divieto di modificare le spese d'appello sussiste solo se l'appello è integralmente rigettato e non vi sono motivi specifici di impugnazione sulle spese.
  • In caso di decisioni tecniche contrastanti tra perizie, la Corte tende a seguire la consulenza che si dimostri priva di contraddizioni e metodologicamente fondata; la parte che ottiene l'esito più coerente con la CTU è tendenzialmente favorita nella valutazione della soccombenza.

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