Sentenza n. 12846/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 18 gennaio 2022 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco degli ammessi alla fase orale del concorso pubblico per titoli ed esami a 10 posti nella qualifica di impiegato in prova, ruolo carriera operativa livello 6; - dei verbali della commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) della comunicazione relativa alla approvazione della graduatoria finale da parte della commissione esaminatrice, a seguito della prova orale, pubblicata sul sito internet della Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 19 gennaio 2023; b) della deliberazione della Autorità, non cognita, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria finale afferente al concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti nella qualifica di impiegato in prova, nel ruolo della carriera operativa al VI° livello della tabella stipendiale degli impiegati; c) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, rilevando che essa era stata accettata dall'Autorità resistente. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti concorsuali, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla volontà congiunta delle parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: elenco degli ammessi alla prova orale e, con motivi aggiunti, approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico per dieci posti di impiegato in prova
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui l'Autorità aveva pubblicato l'elenco degli ammessi alla fase orale di un concorso pubblico per titoli ed esami, nonché i verbali della commissione giudicatrice. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato la comunicazione relativa all'approvazione della graduatoria finale, la deliberazione di approvazione della graduatoria e gli atti connessi. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, chiedendo la compensazione integrale delle spese. L'Autorità ha accettato la rinuncia e la richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante presa d'atto della rinuncia.
Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali; la rinuncia è stata accettata dall'amministrazione resistente.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, quando accettata dalla parte costituita e riferita anche alla regolazione delle spese, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio prendendone atto senza esaminare il merito delle censure.
- In presenza di una rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese quando tale esito sia stato richiesto congiuntamente dalle parti.
Come è indicizzato
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