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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16273/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti e già confutati in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per condotte persecutorie ai danni della persona offesa. Il ricorrente deduceva, in sintesi, l'omessa menzione e valorizzazione delle proprie dichiarazioni circa l'attendibilità della vittima e invocava la concessione delle attenuanti generiche. Sosteneva inoltre, in modo collegato alla valutazione di credibilità, una censura relativa al mancato utilizzo di un cellulare non idoneo a scattare foto, profilo che la Corte riteneva già esaminato. La Corte di cassazione ha reputato il motivo manifestamente infondato e sostanzialmente riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata nei gradi di merito, rilevando che i giudici di primo e secondo grado avevano dato prevalenza alle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal marito, dalle osservazioni dei militari intervenuti e dalle precedenti condotte dell'imputato nei confronti della medesima vittima. Ha inoltre ritenuto generica la doglianza sulle attenuanti generiche, poiché non erano stati allegati elementi favorevoli ulteriori rispetto alla contestazione sulla credibilità.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    La sentenza presuppone la conferma della responsabilità per condotte persecutorie, valorizzando la prova testimoniale della persona offesa e i riscontri esterni.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la difesa si limiti a deduzioni generiche e non alleghi elementi positivi specifici a sostegno del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una censura già esaminata e motivatamente disattesa nei gradi di merito può essere dichiarato inammissibile se non introduce specifiche ragioni di doglianza nuove o decisive.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa è rimessa al giudice di merito e può essere confermata in cassazione quando risulti sorretta da riscontri esterni, quali dichiarazioni convergenti di altri testimoni o osservazioni degli operanti intervenuti.
  • Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute in base a contestazioni meramente assertive: occorre l'allegazione di elementi concreti e favorevoli che il giudice possa effettivamente valutare.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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