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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03937/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (11/09/2025) che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 21/05/2025; si contestava il diniego della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari (delitti di peculato e simulazione di reato). I motivi di cassazione prospettati riguardavano presunte violazioni degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, commi 2 e 3, c.p.p., con vizi di motivazione riguardo all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e all'adeguatezza/gradualità della misura cautelare.

La decisione

Il difensore ha depositato il 29/12/2025 una rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinuncia rituale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., precisando che tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa di inammissibilità e richiamando giurisprudenza di Sezioni unite.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato riguardo al pericolo di reiterazione; la Corte non ha esaminato il merito delle censure in ragione della rinuncia al ricorso

  • art. 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Norme invocate dalla ricorrente in relazione ai criteri di applicazione e motivazione delle misure cautelari (adeguatezza e gradualità); la Corte non si è pronunciata sul merito per intervenuta rinuncia

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità: la rinuncia all'impugnazione, se rituale, rende il ricorso inammissibile

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte chiarisce che la disposizione opera indipendentemente dalla causa di inammissibilità (anche per rinuncia ex art. 591)

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento comparativo della Corte: l'art. 616 non distingue tra le diverse ipotesi di inammissibilità (es. quella prevista dall'art. 606, comma 3) e perciò la sanzione pecuniaria si applica anche in caso di rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia rituale all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice non entra nel merito delle censure prospettate.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (es. euro 3.000).
  • La disposizione sancita dall'art. 616 c.p.p. si applica indipendentemente dalla causa di inammissibilità: sia che l'inammissibilità derivi da vizi tecnici sia da rinuncia, la sanzione pecuniaria può essere inflitta.
  • Chi intende preservare la possibilità di esaminare i profili di merito deve evitare la rinuncia; la rinuncia va valutata attentamente perché comporta perdita del confronto giurisdizionale e conseguenze economiche.
  • Se si contesta la ritualità della rinuncia (es. mancanza di procura speciale o difetto formale), è possibile chiedere che il giudice verifichi la validità della rinuncia prima di declarare l'inammissibilità e applicare le sanzioni.

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