Cassazione Penale, Ordinanza n. 40571/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. I ricorsi deducevano il vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, la nuova disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per specifiche violazioni di legge e non per censure di motivazione, salvo i casi tassativi di violazione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su censure non ammesse nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia su un vizio di motivazione relativo all'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La conseguenza è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i ricorsi proposti per ragioni non più consentite dalla legge.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del dovere del giudice di verificare l'eventuale immediata proscioglibilità dell'imputato, ma non come vizio deducibile con ricorso avverso il patteggiamento al di fuori dei casi consentiti.
Norma che limita in modo tassativo il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge specificamente indicati; non consente doglianze di mero difetto di motivazione.
Richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che deroga ai motivi ordinari di ricorso.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano fuori le censure di motivazione.
- La deduzione dell'omessa verifica, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé una censura ammissibile se non si traduce in una delle specifiche violazioni di legge previste dalla disciplina speciale del patteggiamento.
- Quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge speciale, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se ritenuta equa.
- Nel ricorso avverso il patteggiamento il controllo di legittimità è confinato alla violazione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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