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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12546/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza n. 10348/2025, il ricorso proposto dal Ministero e dall'Agente della riscossione era stato rigettato con condanna al pagamento delle spese in favore della società controricorrente. Nel dispositivo, tuttavia, era stata omessa la pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte vittoriosa, il quale aveva dichiarato di essere antistatario. Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, sostenendo che il dispositivo dovesse essere integrato con l'attribuzione delle spese a suo favore.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha integrato il dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore dell'avvocato istante, dichiaratosi antistatario. La correzione è stata disposta ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamati quale rimedio esperibile anche per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile quando vi sia omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione del provvedimento è lo strumento per integrare il dispositivo in caso di omissione relativa alla distrazione delle spese.

  • art. 93, secondo comma, c.p.c.

    La disciplina della distrazione delle spese si coordina con il procedimento di correzione e conferma la natura non autonoma della relativa richiesta.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non integra un errore decisorio da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione nel dispositivo può essere sanata mediante correzione e integrazione della pronuncia.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è ammissibile anche avverso le decisioni della Corte di cassazione e realizza in modo più celere il rilascio del titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
  • La distrazione delle spese è coerente con l'art. 93 c.p.c. e, quando risulti omessa nel dispositivo pur essendo stata richiesta e dichiarata l'antistatarietà, deve essere integralmente riportata nella formula conclusiva del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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