Cassazione Penale, Sentenza n. 19088/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la non medesimezza dei fatti oggetto di due sentenze di condanna (sentenza GIP 23/2/2023 e sentenza Tribunale 24/10/2023). Aulicino sosteneva che in entrambe le vicende era stato utilizzato lo stesso atto contenente dichiarazioni mendaci (la D.S.U. del 9/1/2021) e che quindi vi sarebbe identità di fatto ai fini dell'art. 669 c.p.p.; di conseguenza avrebbe dovuto essere riconosciuta la medesimezza e valutata diversamente la continuazione/accorpamento delle pene. Il motivo è stato proposto ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. (errata applicazione dell'art. 669 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, sebbene la dichiarazione mendace fosse la medesima (D.S.U. del 9/1/2021), la condotta punibile prevista dall'art. 7 d.l. 4/2019 ha natura istantanea e si realizza con l'utilizzazione della dichiarazione al fine di ottenere il beneficio. Pertanto, la presentazione/riutilizzo della stessa dichiarazione in relazione a due distinti istanze/istanze temporali (domanda del 7/11/2019 e domanda del 29/4/2021) integra due distinte condotte punibili e non la medesimezza del fatto. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e al ricorrente sono state imposte le spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre l'errata applicazione di norme di diritto in sede di giudicato; indicata come fondamento formale del motivo di cassazione.
art. 669, primo comma, cod. proc. pen.
Riferimento normativo centrale rispetto alla questione della 'medesimezza del fatto' ai fini dell'esecuzione e dell'accertamento della continuazione. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la medesimezza perché le utilizzazioni della dichiarazione mendace si sono realizzate in momenti e in istanze differenti.
art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 (convertito dalla L. 28/3/2019, n. 26)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni"
La Corte interpreta questa fattispecie come reato a carattere istantaneo: l'elemento rilevante è l'utilizzazione della dichiarazione o documento mendace per ottenere il beneficio. Pertanto la ripetuta utilizzazione in distinti atti/istanze costituisce altrettante condotte punibili.
Richiamato nei capi di imputazione secondari nelle sentenze di merito; non è stato oggetto di specifica interpretazione autonoma dalla Corte nella presente decisione.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali: in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è onerato delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Quando una norma incriminatrice ha natura istantanea (es. l'utilizzo di una dichiarazione mendace per ottenere un beneficio), ogni utilizzo della medesima dichiarazione in istanze o momenti distinti può costituire un autonoma condotta punibile; quindi la mera identità del documento non determina automaticamente la medesimezza del fatto.
- Per valutare la 'medesimezza del fatto' ai fini dell'accorpamento o della continuazione occorre accertare se la condotta offensiva si sia perfezionata una sola volta o si sia ripetuta con distinte utilizzazioni/attualizzazioni del fatto: se la realizzazione è stata ripetuta in momenti diversi e in relazione a procedure/istanze diverse, sussiste pluralità di condotte.
- In casi simili è importante documentare in modo preciso tempi, destinatari e modalità di presentazione/ottenimento del beneficio: la prova che la falsità sia stata utilizzata una sola volta (o al contrario più volte) è cruciale per determinare la corretta qualificazione giuridica.
- La strategia difensiva volta a sostenere la medesimezza del fatto deve dimostrare che non vi sono autonome utilizzazioni del documento (ad es. una unica domanda o atto amministrativo), mentre l'accusa deve provare che il documento è stato effettivamente impiegato in più istanze separate.
- La cancellazione/abrogazione successiva della norma penale (es. art. 7 d.l. 4/2019) non incide retroattivamente sui fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina, salvo applicazione della lex mitior ove favorevole; nelle valutazioni di medesimezza resta centrale la natura istantanea o permanente della condotta incriminata.
- Ai fini dell'esecuzione e della determinazione della pena complessiva, la qualificazione (medesimezza vs pluralità di fatti) dipende non solo dall'identità materiale del documento, ma dall'elemento temporale e funzionale della sua utilizzazione.
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