Cassazione Civile, Ordinanza n. 06028/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione prefettizia che irrogava una sanzione amministrativa per l’emissione di quattro assegni bancari privi di provvista e senza autorizzazione della banca trattaria. Il destinatario proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, che annullava l’ordinanza anche per un assegno correttamente contestato, ritenendo tardiva l’ingiunzione; il Ministero e la Prefettura impugnavano e il Tribunale, in appello, riformava integralmente, respingendo l’opposizione e ritenendo legittima la sanzione. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1 r.d. n. 1736/1933 e 28 d.lgs. n. 507/1999, sostenendo che l’assegno privo di data fosse nullo e avesse solo valore di promessa di pagamento, con conseguente inapplicabilità della disciplina sanzionatoria degli assegni bancari; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011, lamentando che il Tribunale, accogliendo l’appello, non avesse considerato che l’opposizione era stata già accolta in primo grado per tre dei quattro assegni, con necessità di rideterminare la sanzione in relazione alla sola residua violazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mirasse solo a una diversa lettura delle prove e degli atti, e non denunciando alcun vizio riconducibile al sindacato di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che il capo della sentenza di primo grado relativo all’annullamento per tre assegni non era stato impugnato e che, dunque, il Tribunale, nel riformare la decisione, avrebbe dovuto tener conto della riduzione del numero delle trasgressioni ai fini della determinazione della sanzione e delle misure accessorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione per la rideterminazione della sanzione e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
È richiamato dal ricorrente per sostenere che l’assegno privo di data sarebbe nullo e non potrebbe operare come titolo di credito; la Corte non accoglie questa lettura nel caso concreto, ritenendo inammissibile la censura sul punto.
art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
La disciplina sanzionatoria viene ritenuta applicabile anche all’assegno privo di data utilizzato come assegno, secondo l’orientamento richiamato dal giudice di merito e non scalfito dal primo motivo.
art. 1 legge 15 dicembre 1990, n. 386
È la norma che sanziona l’emissione di assegni senza autorizzazione della banca trattaria; la Corte richiama l’orientamento secondo cui chi emette un assegno privo di data assume il rischio che, al momento dell’utilizzazione, manchi l’autorizzazione.
art. 2 legge 15 dicembre 1990, n. 386
È citato in motivazione solo per confronto, per evidenziare che, per l’assegno senza provvista, la violazione si consuma alla presentazione all’incasso.
art. 5, comma 2, legge 15 dicembre 1990, n. 386
Richiamato in relazione alle sanzioni accessorie connesse all’illecito per emissione di assegni senza provvista/autorizzazione.
art. 6, comma 12, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
In caso di accoglimento anche parziale dell’opposizione, il giudice deve rideterminare la sanzione e le misure accessorie; il Tribunale non lo ha fatto nonostante la parziale soccombenza dell’amministrazione in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che mira esclusivamente a ottenere una nuova valutazione delle prove o degli atti di causa è inammissibile se non è accompagnata dalla deduzione di violazione dei canoni ermeneutici o di un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L’emissione di un assegno bancario privo di data non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per l’emissione di assegni senza autorizzazione, quando il titolo venga poi completato e utilizzato come assegno e al momento dell’utilizzazione difetti l’autorizzazione o la provvista.
- Se in primo grado l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione è stata accolta solo in parte e quel capo della decisione non è stato impugnato, il giudice di appello che riformi la sentenza deve tener conto del numero residuo delle violazioni effettivamente rimaste in contestazione e rideterminare conseguentemente la sanzione e le misure accessorie.
- La determinazione della sanzione amministrativa in materia di assegni deve essere coerente con il numero delle trasgressioni effettivamente accertate all’esito del giudizio, non potendo permanere una quantificazione riferita a contestazioni ormai caducate o non più oggetto di gravame.
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