Ordinanza n. 460/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 7244 pronunciata da questa Sezione il 7 novembre 2025 sul ricorso reg. ric. n.4559 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 7244 del 7 novembre 2025, limitatamente all’omessa indicazione del nominativo dell’interventore nell’intestazione
Esito
Favorevole al ricorrente (interventore)
Prevale il privato
La controversia
L’istante, evocato nel giudizio originario quale controinteressato e intervenuto ad opponendum, ha chiesto la correzione della sentenza perché nell’intestazione erano stati omessi il suo nominativo e, insieme ad altri, la relativa indicazione processuale. Dagli atti del giudizio — ricorso, atto di intervento ad opponendum e memoria — risultava senza dubbio la sua effettiva partecipazione al processo. È stato quindi dedotto un mero errore materiale, emendabile mediante la procedura prevista dall’art. 86 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, rilevando che l’omessa indicazione del nominativo costituiva una mera imprecisione materiale, non incidente sul contenuto decisorio della sentenza. Ha disposto che la Segreteria annoti in calce alla sentenza n. 7244 del 7 novembre 2025 l’aggiunta del nominativo dell’istante nell’intestazione, nella parte relativa ai soggetti nei cui confronti è proposto il ricorso e agli interventori ad opponendum. Ha inoltre ordinato l’effettuazione delle annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali mediante l’apposita procedura, quando l’imprecisione sia documentalmente evidente e non richieda una modifica della decisione.
Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione a cura della Segreteria.
Massime di principio
- L’omessa indicazione nell’intestazione di una sentenza del nominativo di una parte o di un interveniente, quando la sua partecipazione al giudizio risulti inequivocabilmente dagli atti processuali, costituisce un mero errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
- La procedura di correzione dell’errore materiale è utilizzabile per emendare imprecisioni formali documentalmente verificabili, purché non comporti una modifica del contenuto decisorio o della ratio decidendi della pronuncia.
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