Cassazione Penale, Ordinanza n. 34768/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Terni del 7 maggio 2026, che aveva convalidato il provvedimento del Questore notificato il 5 maggio 2026. La misura, adottata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, imponeva per otto anni di presentarsi presso il commissariato di Carrara durante le competizioni sportive, ufficiali o amichevoli, della Carrarese: per le partite in casa 15 e 100 minuti dopo l'inizio, per quelle in trasferta 30 minuti dopo l'inizio. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il GIP avesse recepito acriticamente le deduzioni del Questore e del pubblico ministero senza valutare autonomamente e concretamente l'attribuibilità delle condotte, la necessità e urgenza della misura e la pericolosità concreta e attuale; lamentava inoltre che i filmati richiamati negli atti non fossero stati depositati e visionati. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, per mancanza di attualità e concretezza della pericolosità sociale e per radicale assenza di motivazione. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso, presentato il 7 luglio 2026 contro un'ordinanza emessa il 7 maggio e notificata l'11 maggio 2026, era tardivo: il termine scadeva il 26 maggio 2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare nel merito i due motivi relativi alla valutazione dei fatti, alla pericolosità e alla motivazione della misura. Ha affermato che l'inammissibilità per inosservanza dei termini può essere dichiarata de plano anche nei procedimenti cautelari riguardanti prescrizioni di presentazione presso un ufficio di polizia connesse alla prevenzione della violenza in occasione di competizioni sportive, in quanto incidenti sulla libertà personale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel caso sia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche le misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen.
Il provvedimento di presentazione presso un ufficio di polizia connesso alla prevenzione della violenza sportiva rientra tra le misure incidenti sulla libertà personale; il ricorso per cassazione contro la relativa convalida, se tardivo, può essere dichiarato inammissibile de plano secondo il coordinamento delle disposizioni processuali richiamate.
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel caso sia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche le misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen.
La disposizione consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità nei casi richiamati dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., inclusa la tardività dell'impugnazione secondo il rinvio all'art. 585 c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel caso sia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche le misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen.
Il rinvio operato dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. consente la declaratoria de plano nei casi di inammissibilità contemplati dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., compresa l'inosservanza dei termini.
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel caso sia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche le misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen.
L'art. 585 c.p.p. disciplina i termini la cui inosservanza determina l'inammissibilità; la relativa disciplina, per effetto dell'art. 99 disp. att. c.p.p., si applica anche alle impugnazioni del libro IV, incluso il ricorso previsto dall'art. 311 c.p.p.
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel caso sia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche le misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen.
La disciplina dell'art. 585, comma 5, c.p.p. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, compreso il ricorso cautelare disciplinato dall'art. 311 c.p.p.
L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può infatti essere dichiarata, anche in materia cautelare – nella quale, nel caso sia previsto l’obbligo di presentazione un ufficio di polizia, rientrano anche le misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in quanto incidenti in tema di libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 26076 del 23/06/2026, Rv. 290194 – 01) - con procedura de plano, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. richiama i casi previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all’inammissibilità per mancato rispetto dei termini, al precedente art. 585, e l’art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede poi espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 585 cod. proc. pen. si applichi anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall’art. 311 cod. proc. pen.
Il termine per il ricorso cautelare previsto dall'art. 311 c.p.p. è soggetto alla disciplina sui termini di impugnazione dell'art. 585 c.p.p.; la sua inosservanza può quindi comportare la declaratoria de plano di inammissibilità.
art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401
Gli ha prescritto di presentarsi, per gli 8 anni successivi, presso il commissariato p.s. di Carrara nei giorni in cui la Carrarese è impegnata in competizione sportive, ufficiali o amichevoli, 15 minuti e 100 minuti dopo l'orario d'inizio dell'incontro di calcio, se la squadra giocherà in casa, e 30 minuti dopo l'inizio dell'incontro di calcio se la squadra giocherà in trasferta.
La norma è indicata come base della prescrizione di presentazione presso un ufficio di polizia connessa alle competizioni sportive; la Corte non decide nel merito la legittimità sostanziale della misura, poiché dichiara il ricorso tardivo.
Massime di principio
- L'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano anche in materia cautelare quando l'impugnazione riguarda una misura che impone la presentazione presso un ufficio di polizia in occasione di competizioni sportive e incide sulla libertà personale.
- I termini per le impugnazioni cautelari previste dal libro IV del codice di rito, compreso il ricorso di cui all'art. 311 c.p.p., sono soggetti alla disciplina dell'art. 585 c.p.p.; la loro inosservanza comporta l'inammissibilità dichiarabile secondo gli artt. 610, comma 5-bis, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
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