Ordinanza n. 228/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione: 1. della comunicazione di decadenza prot. RSUD0062595 del 22/12/2025 (doc. 1), relativa alla domanda di ammissione alle agevolazioni "Resto al Sud" codice 4492402°; 2. della Circolare Invitalia n. 33 del 22/12/2017 e ss.mm.ii., nella parte in cui impone standard formali per gli allegati non previsti dalla normativa primaria (doc.10); 3.di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'ammissione alle agevolazioni "Resto al Sud" codice 4492402A e, conseguentemente, per la condanna dell'Agenzia Invitalia all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla domanda regolarmente presentata, con erogazione del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza, qualificato come rigetto, della domanda di ammissione alle agevolazioni "Resto al Sud", unitamente alla Circolare Invitalia n. 33/2017 e successive modifiche
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda presentata il 13 ottobre 2025 per l’ammissione alla misura di finanziamento "Resto al Sud", contestando anche la Circolare Invitalia n. 33 del 22 dicembre 2017 e successive modifiche, nella parte in cui imporrebbe standard formali per gli allegati non previsti dalla normativa primaria. Invitalia ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Calabria in favore del TAR Lazio, sede di Roma, e ha dedotto nel merito l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha esaminato prioritariamente la questione di competenza, dopo che il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare collegiale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR Lazio, sede di Roma. La decisione si fonda sull’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.: la competenza relativa al provvedimento applicativo attrae quella sugli atti presupposti, salvo gli atti normativi o generali, per i quali restano applicabili gli ordinari criteri. Poiché il ricorso impugna anche la Circolare Invitalia n. 33/2017, qualificata come atto generale a efficacia nazionale, la competenza per l’intera controversia spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità emanante, cioè il TAR Lazio, sede di Roma. Il giudice ha precisato che tale effetto attrattivo opera indipendentemente dal carattere subordinato, eventuale o tuzioristico dell’impugnazione della circolare, trattandosi di profili di merito non valutabili in sede di regolamento di competenza. Il processo può essere riassunto davanti al TAR Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la domanda cautelare potrà essere riproposta davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 15, comma 8, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
L’impugnazione congiunta di un provvedimento applicativo e di un atto generale presupposto comporta l’applicazione degli ordinari criteri di competenza per l’atto generale; se quest’ultimo è una circolare nazionale, la competenza spetta al TAR individuato in relazione all’autorità emanante.
La questione di competenza territoriale, ritenuta immediatamente decisiva, è stata trattenuta e definita con ordinanza; il processo può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
L’istanza cautelare può essere riproposta davanti al TAR dichiarato competente, previa riassunzione della causa.
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123
Costituisce la disciplina legislativa della misura di finanziamento "Resto al Sud", oggetto della domanda respinta, ma non è stata esaminata nel merito dal TAR per difetto di competenza territoriale.
Massime di principio
- Quando un ricorso impugna congiuntamente un provvedimento applicativo e un atto generale o normativo presupposto, la competenza territoriale sull’atto generale o normativo segue gli ordinari criteri di attribuzione e non necessariamente la competenza relativa al provvedimento applicativo.
- Una circolare avente contenuto generale ed efficacia su tutto il territorio nazionale, impugnata insieme al provvedimento applicativo, determina la competenza territoriale del TAR individuato in relazione alla sede dell’amministrazione emanante e produce una vis attractiva sulla controversia nel suo complesso.
- L’effetto attrattivo della competenza derivante dall’impugnazione di un atto generale opera anche quando la contestazione di tale atto sia subordinata, eventuale o proposta in via tuzioristica; la maggiore o minore rilevanza della censura appartiene al merito e non può essere valutata nella fase di regolamento della competenza.
- In sede di decisione sulla competenza territoriale il giudice non deve anticipare valutazioni sulla fondatezza o sull’ammissibilità delle censure rivolte all’atto generale, né stabilire quale sia il motivo prevalente nell’economia del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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