Cassazione Penale, Ordinanza n. 24906/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente contestava la decisione di merito nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento e di applicazione delle sanzioni sostitutive, deducendo contraddittorietà e vizio di motivazione; inoltre censurava la dosimetria della pena, ritenendola eccessiva. Dal testo emerge che i giudici di merito avevano escluso il beneficio sulla base della persistente assenza di volontà dell’imputata di essere collocata in una comunità terapeutica e della mancanza di un percorso di disintossicazione collaudato; quanto alla pena, avevano motivato richiamando i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso: la motivazione sul diniego del beneficio è stata considerata logica e ineccepibile, perché fondata su una prognosi sfavorevole sulla futura reiterazione dei reati e su elementi soggettivi della personalità dell’imputata; anche la doglianza sulla pena è stata disattesa, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, se esercitato secondo i criteri legali e con adeguato richiamo agli elementi ritenuti decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. In ragione della minore età della ricorrente al momento del reato, la Corte ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
La graduazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti dei criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena deve tenere conto degli elementi indicati dalla norma e può essere motivata con riferimento agli aspetti ritenuti decisivi o rilevanti.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento va disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Richiamo finale alla tutela della riservatezza mediante omissione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- Il diniego di un beneficio processuale o sostanziale fondato su una prognosi sfavorevole non è illogico quando il giudice valorizza elementi concreti della personalità dell’imputato e del suo percorso trattamentale, non limitandosi alla sola gravità astratta del reato.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiama in modo congruo gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e spiega, anche sinteticamente, perché tali elementi giustificano la misura irrogata.
- In cassazione non sono ammissibili censure meramente reiterative di questioni già affrontate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette e logicamente coerenti.
- La minore età dell’imputato al momento del fatto può incidere sul regime delle conseguenze processuali, tra cui l’esclusione della condanna alle spese, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
- Parte generale
- Processo penale
Come è indicizzato
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