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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19958/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in una procedura di pignoramento presso terzi avente ad oggetto canoni di locazione. Secondo l'opponente, i canoni derivavano dalla locazione di un immobile già appartenente a una società cancellata dal registro imprese, i cui beni si sarebbero trasferiti ai soci in comunione; per questo sosteneva che il pignoramento avrebbe dovuto coinvolgere anche l'altro comproprietario. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo valida la procedura, imputabili all'opponente i canoni e non necessario il coinvolgimento dell'altro comproprietario. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma il testo non li riporta in modo analitico; la Corte rileva invece che il ricorso manca di una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, non indica in modo adeguato l'atto esecutivo opposto, non riporta il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato, non specifica la data dell'opposizione né lo sviluppo della fase esecutiva e del giudizio di merito, rendendo impossibile il controllo di tempestività, ammissibilità e pertinenza delle censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per insufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha inoltre precisato che tale inammissibilità assorbe la questione del dedotto difetto di contraddittorio per il mancato coinvolgimento del terzo pignorato, poiché il rilievo in rito preclude la verifica del litisconsorzio necessario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una comprensione immediata e completa della vicenda sostanziale e processuale, senza dover attingere ad altri atti o alla sentenza impugnata.
  • L'inosservanza dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non si risolve in una mera irregolarità formale quando le lacune impediscono di verificare la tempestività, l'ammissibilità e la decisività delle censure: in tal caso il ricorso è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del processo esecutivo, il ricorso deve indicare con precisione l'atto opposto, il suo contenuto, le date rilevanti, lo sviluppo della fase esecutiva e del giudizio di merito, nonché i motivi dedotti nei gradi precedenti, poiché tali elementi sono essenziali per il controllo della Corte.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione assorbe le ulteriori questioni processuali, ivi compreso il rilievo del mancato contraddittorio o del litisconsorzio necessario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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